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Articolo 64 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 10/10/2024]

Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità

Dispositivo dell'art. 64 Testo unico edilizia

1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Massime relative all'art. 64 Testo unico edilizia

Cass. pen. n. 34604/2010

Qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell'art. 95 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Cass. pen. n. 34602/2010

È configurabile la responsabilità del direttore dei lavori per la contravvenzione di lavori abusivi relativi ad opere in conglomerato cementizio armato (artt. 64 e 71, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) in quanto sussiste a carico del medesimo un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico.

Cass. pen. n. 24237/2010

Sono opere in conglomerato cementizio armato quelle, composte da un complesso di strutture, che assolvono ad una funzione statica.

Cass. pen. n. 33952/2010

È illegittimo l'ordine di demolizione delle opere disposto dal giudice con riferimento al reato di esecuzione abusiva di opere edili in cemento armato, non rientrando quest'ultimo tra i reati menzionati dall'art. 31, comma nono, D.P.R. n. 380 del 2001.

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