(massima n. 1)
È configurabile la responsabilità del direttore dei lavori per la contravvenzione di lavori abusivi relativi ad opere in conglomerato cementizio armato (artt. 64 e 71, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) in quanto sussiste a carico del medesimo un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico.