La norma in commento riprende il disposto del previgente art. 21. L. n. 47/1985, stabilendo i riflessi disciplinari a carico dei Notai per il ricevimento e l’autenticazione degli atti affetti da nullità ai sensi degli artt.
30 e
46 del Testo Unico.
Quanto all’art. 28 della Legge professionale dei notai citato dal comma 1, si nota che esso sancisce il divieto di ricevere atti "
espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico” e costituisce un’eccezione al generale dovere gravante sui Notai, di cui all’art. 27 della stessa Legge, di prestare il proprio ministero ogni volta che ne siano richiesti.
Il richiamo operato dal Testo Unico a tale divieto, che potrebbe sembrare a prima vista ridondante o poco utile, si spiega avendo riguardo al contrasto giurisprudenziale sorto in relazione alla portata applicativa dell’articolo 28, L. n. 89/1913.
Una più risalente linea interpretativa riteneva applicabile tale norma, e le connesse sanzioni disciplinari, a tutti gli atti contrari a disposizioni di legge, e cioè non aderenti alle norme giuridiche di ordine formale e sostanziale per essi previste a pena di
nullità o
annullabilità.
A partire dagli anni ‘90, però, la giurisprudenza di legittimità ha adottato un approccio progressivamente più circoscritto e restrittivo, che viene seguito ancora oggi, secondo quale il divieto in questione attiene soltanto ai vizi che diano luogo ad una nullità assoluta dell'atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportino l'annullabilità o l'inefficacia dell'atto, ovvero la nullità relativa.
In particolare, è necessario che la nullità dell’atto
sia inequivoca ed indiscutibile, dovendosi dunque intendere l’avverbio “
espressamente” utilizzato nell’art. 28, L. n. 89/1913, nel senso di “
inequivocabilmente”.
Di qui l’opportunità di esplicitare il riferimento alla Legge professionale relativa ai Notai.
Il secondo e ultimo comma dell’articolo in commento, invece, non riguarda i profili deontologici, ma introduce un’esimente –applicabile a tutti i
pubblici ufficiali- relativa agli atti di trasferimento di terreni che si siano rivelati
ex post finalizzati alla realizzazione di una lottizzazione abusiva.
Il rispetto delle regole formali imposte dall’art.
30 del Testo Unico impedisce di addossare la responsabilità a carico del Pubblico Ufficiale, salvo che sia configurabile l’ipotesi di
concorso nel reato.