La norma in commento è stato oggetto negli anni di vari rimaneggiamenti da parte del Legislatore, nonché di una pronuncia di
illegittimità costituzionale da parte del
Giudice delle Leggi.
Nella sua
prima formulazione, l’articolo 41 disciplinava le modalità operative della demolizione d’ufficio delle opere abusive, che era attribuita -coerentemente con il sistema previsto dal Testo Unico- alla competenza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, mentre solo in seconda battuta era previsto un intervento del Prefetto, per lo specifico caso di impossibilità dell’affidamento dei lavori.
Nel 2003 il testo normativo è stato pesantemente riformato, attribuendo al Prefetto una sorta di competenza automatica all’esecuzione delle demolizioni non eseguite spontaneamente da parte del proprietario e del responsabile dell’abuso.
Non ha tardato ad arrivare, dunque, l’intervento della Corte Costituzionale, che ha rilevato il contrasto dell’articolo 41, come riformato dall'arti. 32, D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003, con il primo ed il secondo comma dell'art.
118 Cost..
Infatti, la nuova norma non si limitava ad agevolare ulteriormente l'esecuzione della demolizione delle opere abusive da parte del Comune o anche, in ipotesi, a sottoporre l'attività comunale a forme di controllo sostitutivo in caso di inerzia, ma sottraeva al Comune la stessa possibilità di procedere direttamente all'esecuzione della demolizione delle opere abusive, anche in assenza di ragioni che imponessero l'allocazione di tali funzioni amministrative in capo ad un organo statale (Corte Costituzionale, 28 giugno 2004, n. 196).
A fronte di tale pronuncia, si sono sviluppati due orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, che sostenevano -da una parte- la reviviscenza del testo originario della norma in esame e -dall'altra- che l'effetto della dichiarazione di incostituzionalità avesse investitito soltanto l'attribuzione della competenza al Prefetto, senza intaccare le disposizioni di natura procedurale.
Il problema è stato superato
nel 2020 con una nuova riforma dell'articolo 41, con la quale è stato previsto, in applicazione dei principi espressi nella suddetta decisione, che l’intervento del Prefetto sia ammesso soltanto in caso di inerzia comunale.
In particolare, l’iniziativa del Prefetto è giustificata dal mancato avvio entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso delle procedure demolitorie.
L’ultima novella ha poi sancito una decisa semplificazione della procedura, che deve essere condotta con la collaborazione del Comune per ogni esigenza tecnico-progettuale, e del genio militare per la materiale esecuzione della demolizione.