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Articolo 28 bis Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 10/10/2024]

Permesso di costruire convenzionato

Dispositivo dell'art. 28 bis Testo unico edilizia

1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.

2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.

3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

  1. a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
  2. b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
  3. c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
  4. d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.

5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.

6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Spiegazione dell'art. 28 bis Testo unico edilizia

L’articolo in commento è stato introdotto nel Testo Unico dal cosiddetto decreto “Sblocca Italia” (D. L. n. 133/2014, convertito in L. n. 164/2014), al fine di dare una cornice omogenea all’istituto del permesso di costruire convenzionato, che era già previsto da alcune legislazioni regionali.
Tale particolare fattispecie costituisce un’alternativa agli strumenti urbanistici attuativi, che ha il pregio di presentare un procedimento semplificato riconducibile -per espressa previsione normativa- all’interno della più ampia categoria degli accordi pubblico-privati sostitutivi del provvedimento di cui all’art. 11, L. n. 241/1990.

In proposito, va ricordato che -anche prima della riforma del 2014- una consolidata giurisprudenza riconosce la necessità di ricorrere ad un piano attuativo allorché si tratti di realizzare nuovi insediamenti edilizi nell’ambito di aree non ancora completamente urbanizzate.
Nell’ipotesi in cui le opere siano localizzate in ambiti in cui le esigenze di urbanizzazione, infrastrutturazione e dotazione di standard si presentano con un basso grado di complessità, invece, la pianificazione di secondo livello risulta ridondante e non rispettosa del principio di proporzionalità tra gli interessi pubblici da perseguire e lo strumento amministrativo utilizzato.
Proprio per far fronte a tali esigenze semplificate è possibile ricorrere al permesso di costruire convenzionato previsto dall’articolo in esame, la cui caratteristica distintiva è la stipula della convenzione di competenza del Consiglio comunale, che contiene la regolamentazione degli obblighi posti a carico del privato titolare del permesso in relazione alle fattispecie elencate al terzo comma.

È possibile, inoltre, suddividere la realizzazione dell’intervento in stralci funzionali, esattamente come è previsto per i piani attuativi convenzionati dallo stesso decreto “Sblocca Italia”, con la facoltà di modulare in base a tali stralci la durata del permesso di costruire (ad esempio stabilendo scadenze intermedie per ciascuna fase dei lavori).
Per quanto riguarda i tempi e le modalità di rilascio del permesso, comunque, rimane ferma la disciplina ordinaria di cui al Capo II, Titolo II, del Testo Unico.

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