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Articolo 26 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 10/10/2024]

Dichiarazione di inagibilitą

Dispositivo dell'art. 26 Testo unico edilizia

1. La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Spiegazione dell'art. 26 Testo unico edilizia

L’articolo in commento rinvia al T.U. sanitario, ribadendo che, indipendentemente dalla presentazione della Segnalazione Certificata di agibilità, il Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.
Si tratta di un potere esercitabile a presidio dell’igiene non soltanto degli aggregati urbani e rurali nel loro complesso, ma di tutti gli edifici destinati ab origine all’uso abitativo o ai quali sia stata, comunque, di fatto impressa tale destinazione.

La norma sanziona la carenza sostanziale dei requisiti di agibilità, ma non può essere invocata sulla base della mera mancata formale presentazione della segnalazione certificata di cui art. 24 del Testo Unico, posto che in tale ultima ipotesi si applica, invece, invece la sanzione pecuniaria prevista dal comma 3 dello stesso articolo 24.

Vi sono due orientamenti circa la natura dell’ordine di sgombero, che viene considerato da una parte come un potere contingibile e urgente attribuito al Sindaco similmente ai poteri di cui agli artt. 50 e 54, D. Lgs. n. 267/2000, e dall’altra come un ordinario atto di gestione di competenza dirigenziale ex art 107 dello stesso Decreto legislativo.

In ogni caso, La P.A. mantiene il potere-dovere di verificare in ogni tempo la sussistenza e la permanenza dei requisiti di salubrità ed igiene dei fabbricati, anche se costruiti nella vigenza di precedenti normative.
Infatti, una diversa interpretazione escluderebbe dalla concreta disciplina igienico-sanitaria gran parte degli edifici dei centri storici, consentendo l’utilizzo a fini abitativi di edifici non conformi ad una moderna visione della vita, agli attuali standards di vivibilità ed ai progressi della tecnica.

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