In via ordinaria, al fine della legittimità del permesso di costruire, è richiesta la conformità dell’opera conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente (art.
12 del Testo Unico).
Tuttavia, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo in commento, è ammessa anche la facoltà per il Consiglio comunale di autorizzare l’esecuzione di interventi edilizi
in deroga agli strumenti urbanistici generali con una procedura semplificata, mediante l’adozione di una deliberazione del
consiglio comunale e senza la necessità di una variante.
Si tratta di un istituto di carattere eccezionale, che come tale è di stretta interpretazione, ma che rimane espressione del potere discrezionale di cui è titolare il Comune in materia di scelte pianificatorie sindacabile in sede giurisdizionale solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità e dall'evidente travisamento dei fatti.
Nel caso del permesso di costruire in deroga la comparazione degli interessi in gioco che la P.A. è chiamata ad effettuare, e di cui deve dare adeguatamente conto nella motivazione del
provvedimento, riguarda da un lato l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e dall’altro quello del privato ad attuare l'interesse costruttivo.
Quanto ai presupposti per l’esercizio di tale potere, l’articolo 14 dispone che la deroga sia legittimamente ammessa solo per edifici ed
impianti pubblici o di interesse pubblico.
Un orientamento più risalente faceva rientrare in tale definizione solo fabbricati ed impianti realizzati dalla stessa Amministrazione, ma la giurisprudenza attuale tende a comprendervi tutti gli edifici che, per le loro caratteristiche costruttive o anche solo funzionali, siano destinati a soddisfare bisogni di rilevanza generale e collettiva, pure se realizzati da privati (come ad esempio le strutture alberghiere, gli impianti sportivi, le residenze universitarie).
In ogni caso, la sussistenza dell’interesse pubblico deve essere apprezzata in concreto alla luce della singola fattispecie, non potendo essere individuate ipotesi tassative o criteri astratti applicabili in via generale.
Un ulteriore requisito non esplicitato dall’articolo 14 ma riconosciuto dalla giurisprudenza come fondamentale è
l’edificabilità dell’area.
In sostanza, il permesso
de quo può derogare ai parametri urbanistici previsti dagli strumenti pianificatori per gli edifici pubblici o di interesse pubblico da realizzare in una determinata porzione del territorio comunale, ma non può spingersi ad attribuire il requisito dell’edificabilità ad aree che ne siano sprovviste
ab origine, come quelle agricole o destinate a verde pubblico.
Il terzo comma dell’articolo in esame indica tassativamente
i parametri degli strumenti urbanistici derogabili, mentre il comma 1
bis fissa i limiti entro il quale è ammesso il rilascio del permesso in deroga in relazione al mutamento della destinazione d’uso e alla ristrutturazione edilizia.
Particolare attenzione è dedicata dalla norma alla tutela dell’
affidamento dei privati, con la previsione dell’invio agli interessati della comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art.
7, L. n. 241/1990, che normalmente non è richiesta nell’
iter ordinario di rilascio del permesso di costruire.
Posto che l’Amministrazione è chiamata ad esercitare una scelta discrezionale che si sostituisce a quella effettuata in sede di pianificazione, infatti, è opportuno che vengano direttamente informati ed interpellati tutti i vari soggetti portatori degli interessi coinvolti, assicurando loro la concreta possibilità di esercizio del proprio apporto collaborativo.
A questo proposito, vale la pena evidenziare che, secondo la giurisprudenza civilistica, il rilascio del permesso in deroga esplica i suoi effetti anche nei rapporti fra privati.
Infine, vi è un consenso giurisprudenziale pressoché unanime, vista l’eccezionalità dell’istituto, in merito al fatto che la facoltà di accordare un permesso in deroga possa essere esercitata dall’Amministrazione solo
in via preventiva, ossia prima della realizzazione delle opere edilizie.
Non viene ritenuto legittimo, invece, il rilascio di un permesso di costruire
ex articolo 14 al fine di sanare
ex post interventi edilizi già eseguiti.