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Articolo 144 ter Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 21/03/2025]

Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale

Dispositivo dell'art. 144 ter Testo unico bancario

1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettere a) ed e-ter), e comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni(1)(2):

  1. a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;
  2. b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53 bis, comma 1, lettera d), 67 ter, comma 1, lettera d), 108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a), 114 quinquies 2, comma 3, lettera d), 114 quaterdecies, comma 3, lettera d);
  3. c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o dell'articolo 53, commi 4, 4-ter, e 4-quater, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.

2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 144 bis da parte della società o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.

2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dall'articolo 144, commi 8-bis e 8-ter, sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2-ter, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:

  1. a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell'articolo 144;
  2. b) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8-ter dell'articolo 144(3).

2-ter. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 2-bis si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, da parte della società o dell'ente(3).

2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile(3).

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui ai commi 1 e 2, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144 quater, la Banca d'Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione(3).

3-bis. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2-bis del presente articolo in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 o presso fondi pensione(3).

4. Si applica l'articolo 144, comma 9.

Note

(1) L'alinea del comma 1 è stato modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, il quale ha altresì disposto (con l'art. 3, comma 10) che "Le modifiche apportate dal presente decreto al Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data indicata all'articolo 6 del presente decreto, salvo che per le violazioni delle disposizioni richiamate nei commi 1, 2, 3, 4 e 6, alle quali le modifiche apportate dal presente decreto al Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa richiamata nei commi 1, 2, 3, 4 e 6. Alle violazioni commesse prima di tali date continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in vigore il giorno precedente alla data di entrata i n vigore del presente decreto".
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116. Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data".
(3) Il D.Lgs. 10 marzo 2025, n. 23 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera b)) l'introduzione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 3-bis all'art. 144-ter e la modifica dell'art. 144-ter, comma 3.

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