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Articolo 53 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Vigilanza regolamentare

Dispositivo dell'art. 53 Testo unico bancario

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

  1. a) l'adeguatezza patrimoniale;
  2. b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
  3. c) le partecipazioni detenibili;
  4. d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
  5. d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).

2. [Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.](1)

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:

  1. a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
  2. b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato dell'Unione europea, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia, e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere(3).

2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3. La Banca d'Italia può:

  1. a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse;
  2. b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
  3. c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
  4. d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.](1)

4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.

4-bis. [Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:

  1. a) dell'entità del patrimonio della banca;
  2. b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;
  3. c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.](2)

4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.

4-quater. La Banca d'Italia disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.

4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.

4-sexies. È nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.

Note

(1) Comma abrogato dal D.lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Comma abrogato dal D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
(3) Lettera modificata dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.

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G. D. M. chiede
martedģ 03/10/2017 - Lazio
“Buongiorno.
E' vero che constano già precedenti giurisprudenziali per cui è stato ritenuto che l’art. 53, comma 4-sexies del TUB, si applichi retroattivamente e sulla base di ciò è stata dichiarata la nullità di accordo “paracadute” conclusosi prima dell’entrata in vigore della Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013, senza che nulla sia stato riconosciuto al Dirigente che ne invocava l’esecuzione ?
In caso affermativo, quali sono i riferimenti di questi precedenti ?
Che tipo di azione è possibile nei confronti della Banca che si è "dimenticata" di adeguare il contratto individuale, così come previsto dalla menzionata Circolare ?”
Consulenza legale i 08/10/2017
Il quesito riguarda le disposizioni di Banca d'Italia sulle politiche e sulle prassi di remunerazione ed incentivazione delle banche ai soggetti che esercitano un'influenza sulla gestione della stessa.

La Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 ha imposto alle banche italiane, alle società capogruppo di un gruppo bancario, alle SIM, ai gruppi di SIM e, in quanto compatibili, alle succursali italiane di banche extracomunitarie l’applicazione della nuova disciplina a tutti i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2015, nonché l’adeguamento di tutti i contratti in essere entro il 31 dicembre 2015.

La Circolare ha dettato, inoltre, regole di maggior dettaglio da applicarsi, in aggiunta alle precedenti, al “personale più rilevante”, quel personale la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca o del gruppo bancario. Tali ulteriori regole prevedono, tra l'altro, i c.d. “golden parachute”, vale a dire i compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto (in qualsiasi forma attribuita, inclusi i compensi per i patti di non concorrenza), che vanno: collegati alla performance realizzata e ai rischi assunti dalla persona e dalla banca; pattuiti nel rispetto dei criteri fissati dall’assemblea, tenendo conto tra l’altro della durata del rapporto intercorso; assoggettati alle regole della retribuzione variabile, tra cui i meccanismi di claw back e malus; rientrano nei golden parachute anche il compenso corrisposto in base a un patto di non concorrenza e l’indennità di mancato preavviso per l’eccedenza rispetto a quanto previsto dalla legge.

Si segnala, infine, che le disposizioni di Banca d’Italia devono essere osservate a pena di nullità delle pattuizioni individuali ad esse contrarie. Infatti, il D.lgs. 12 maggio 2015 n. 72, ha modificato l’art. 53 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. TUB), aggiungendo il nuovo comma 4-sexies, ai sensi del quale “è nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d) (emanate da Banca d’Italia), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria”.

Lo scopo espressamente perseguito è quello di pervenire ad un sistema di remunerazione "in linea con i valori, strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo scoraggiando politiche retributive - soprattutto per il personale più rilevante (amministratori, alti dirigenti) - correlate al raggiungimento di meri obiettivi di breve periodo. In tale quadro, tuttavia, rientra anche la disciplina inerente i cosiddetti golden parachute, definiti come compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata della carica. Anche per tali accordi valgono i criteri introdotti per la cosiddetta retribuzione variabile.

Pertanto, è sicuramente vero che la norma della nullità si applica anche ai contratti stipulati precedentemente ma non adeguati alle nuove disposizioni in quanto è proprio la legge stessa che lo dispone, con la precisazione che, in caso di violazione dell'art. 53 comma 4 T.u.b., non è nullo l'intero contratto, bensì è nulla la sola clausola che viola le regole prescritte, cui è sostituita di diritto una con i parametri indicati nelle disposizioni nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.

Per quanto concerne il rischio di non conformità alle norme per la banca, tale è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione.