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Articolo 125 octies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 23/01/2026]

Sconfinamento

Dispositivo dell'art. 125 octies Testo unico bancario

1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I. Allo sconfinamento si applicano gli articoli 121, 122, 124.1, comma 1, 124 bis, 125, 125 septies, 125 octies 1, 125 decies, 125 terdecies(1).

2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il finanziatore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole(1):

  1. a) lo sconfinamento;
  2. b) l'importo interessato;
  3. c) il tasso debitore;
  4. d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili;
  5. d-bis) la data del rimborso(1).

2-bis. In caso di sconfinamento regolare, il finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito(1).

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione dei commi 2 e 2-bis, in particolare con riferimento:

  1. a) al termine di invio della comunicazione;
  2. b) ai criteri per la determinazione della consistenza e della regolarità dello sconfinamento(1).

Note

(1) Il D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera p)) la modifica dell'art. 125-octies, commi 1, 2, alinea e lettera d) 3 e l'introduzione della lettera d-bis) all'art. 125-octies, comma 2 e del comma 2-bis all'art. 125-octies. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorità creditizie". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".

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