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Articolo 125 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 23/01/2026]

Banche dati

Dispositivo dell'art. 125 Testo unico bancario

1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione(1).

1-bis. Ai dati di cui al comma 1 hanno accesso solo i finanziatori sottoposti a vigilanza e che osservano pienamente il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016(1).

1-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, l'accesso alla centrale dei rischi della Banca d'Italia è consentito ai soggetti indicati dalla Banca d'Italia con proprie disposizioni(1)(1).

1-quater. Le banche dati contengono almeno informazioni sugli arretrati del consumatore nel rimborso del credito, sul tipo di credito e sull'identità del finanziatore(1).

1-quinquies. I finanziatori e gli intermediari del credito non trattano ai fini della valutazione del merito creditizio le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e i dati personali ottenuti dai social network(1).

2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione, degli estremi della banca dati e delle informazioni segnaletiche che lo hanno portato a respingere la richiesta(1).

3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. I finanziatori informano inoltre il consumatore della registrazione di informazioni negative previste dalla relativa disciplina e dei suoi diritti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 entro trenta giorni dalla medesima registrazione. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma(1).

4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte, aggiornate e, in caso di errore, prontamente rettificate(1).

4-bis. I gestori di banche dati si dotano di procedure atte a verificare nel continuo che i segnalanti alimentino le banche dati stesse con informazioni aggiornate ed esatte(1).

5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.

6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) la modifica dell'art. 125, commi 1, 2, 3 e 4 e l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 4-bis all'art. 125. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorità creditizie". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".

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Consulenze legali
relative all'articolo 125 Testo unico bancario

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. D. C. chiede
mercoledģ 21/05/2025
“Buongiorno,
la società A ha acceso un finanziamento (mutuo) con la banca. La società B ha firmato come garante fidejussore. La società A è sempre stata regolare nei pagamenti delle rate, anche durante il periodo di liquidazione, finchè è stato dichiarato il fallimento della società A e la società B ha continuato, in maniera regolare, a pagare le rate del mutuo contratto dalla società A. La banca ha segnalato la società B come cattivo pagatore nonostante la società B sia regolare nei pagamenti. L'ufficio legale della banca sostiene che la segnalazione è lecita e non ha intenzione di toglierla se non quando tutto il debito sarà restituito. In alternativa propone un pagamento a saldo e stralcio per la chiusura del debito e la relativa rimozione della segnalazione. Il commercialista sostiene che la segnalazione non è lecita essendo la società B regolare nei pagamenti e che un eventuale saldo e stralcio non annullerebbe la segnalazione. Si richiede cortesemente Vs parere in merito. Cordiali saluti”
Consulenza legale i 27/05/2025
Sulla scorta delle informazioni fornite, si ipotizza che la banca abbia segnalato la posizione a sofferenza in seguito alla richiesta di rientrare integralmente ed immediatamente del debito garantito, mentre la società B stava provvedendo al pagamento rateale secondo il piano di ammortamento del finanziamento acceso dalla società A.

La segnalazione a sofferenza del fideiussore non è una conseguenza automatica e obbligatoria della segnalazione della società debitrice garantita; bensì, si tratta di due segnalazioni autonome, soggette a valutazioni distinte e indipendenti.
La semplice escussione della garanzia o l'esistenza di un debito in essere non giustificano, di per sé, una segnalazione a sofferenza.

Dalla circolare della Banca d’Italia n. 139/91 (aggiornata, da ultimo, nel febbraio 2025), Capitolo 2, sezione 2, par. 1.5, si evince che la “sofferenza” corrisponde ad una valutazione compiuta dell’intermediario, indicante una situazione di grave difficoltà economica o patrimoniale del soggetto segnalato; non origina automaticamente da ritardi nei pagamenti e, a sua volta, può essere anche indipendente dalla regolarità dei pagamenti stessi.
In altri termini, non è necessario che ci sia un inadempimento attuale, ma è sufficiente che ci siano elementi oggettivi che facciano presumere che il soggetto non sarà in grado di adempiere regolarmente ai propri obblighi; la regolarità nei pagamenti costituisce un indice positivo, ma non esclude automaticamente la segnalazione a sofferenza se l'intermediario ritiene che vi sia un rischio di insolvenza.

A tal proposito, la Suprema Corte ha stabilito che la segnalazione a sofferenza deve basarsi su una valutazione oggettiva della situazione finanziaria del soggetto segnalato ed è legittima solo in presenza di una situazione patrimoniale deficitaria o di gravi difficoltà economiche del soggetto segnalato, e non può basarsi esclusivamente sull'escussione della garanzia o sulla posizione debitoria del debitore principale (Cass. Civ., 15 dicembre 2020, ordinanza n. 28635).

Tanto premesso, si può affermare che la segnalazione a sofferenza della società B vada considerata legittima soltanto se l’intermediario accerta e documenta che essa si trovi in una situazione di grave difficoltà finanziaria, nonostante il pagamento regolare delle rate del finanziamento.
In mancanza di tali presupposti oggettivi, la segnalazione potrebbe essere contestabile.
Al contempo, un saldo e stralcio potrebbe non portare all'immediata cancellazione della segnalazione, pur costituendo uno dei presupposti a cui la circolare della Banca d’Italia n. 139/91, sopra citata, ricollega la cancellazione della segnalazione.