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Articolo 125 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 21/03/2025]

Banche dati

Dispositivo dell'art. 125 Testo unico bancario

1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.

3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa č resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.

4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.

5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacitā di accedere al credito.

6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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Consulenze legali
relative all'articolo 125 Testo unico bancario

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. D. C. chiede
mercoledė 21/05/2025
“Buongiorno,
la società A ha acceso un finanziamento (mutuo) con la banca. La società B ha firmato come garante fidejussore. La società A è sempre stata regolare nei pagamenti delle rate, anche durante il periodo di liquidazione, finchè è stato dichiarato il fallimento della società A e la società B ha continuato, in maniera regolare, a pagare le rate del mutuo contratto dalla società A. La banca ha segnalato la società B come cattivo pagatore nonostante la società B sia regolare nei pagamenti. L'ufficio legale della banca sostiene che la segnalazione è lecita e non ha intenzione di toglierla se non quando tutto il debito sarà restituito. In alternativa propone un pagamento a saldo e stralcio per la chiusura del debito e la relativa rimozione della segnalazione. Il commercialista sostiene che la segnalazione non è lecita essendo la società B regolare nei pagamenti e che un eventuale saldo e stralcio non annullerebbe la segnalazione. Si richiede cortesemente Vs parere in merito. Cordiali saluti”
Consulenza legale i 27/05/2025
Sulla scorta delle informazioni fornite, si ipotizza che la banca abbia segnalato la posizione a sofferenza in seguito alla richiesta di rientrare integralmente ed immediatamente del debito garantito, mentre la società B stava provvedendo al pagamento rateale secondo il piano di ammortamento del finanziamento acceso dalla società A.

La segnalazione a sofferenza del fideiussore non è una conseguenza automatica e obbligatoria della segnalazione della società debitrice garantita; bensì, si tratta di due segnalazioni autonome, soggette a valutazioni distinte e indipendenti.
La semplice escussione della garanzia o l'esistenza di un debito in essere non giustificano, di per sé, una segnalazione a sofferenza.

Dalla circolare della Banca d’Italia n. 139/91 (aggiornata, da ultimo, nel febbraio 2025), Capitolo 2, sezione 2, par. 1.5, si evince che la “sofferenza” corrisponde ad una valutazione compiuta dell’intermediario, indicante una situazione di grave difficoltà economica o patrimoniale del soggetto segnalato; non origina automaticamente da ritardi nei pagamenti e, a sua volta, può essere anche indipendente dalla regolarità dei pagamenti stessi.
In altri termini, non è necessario che ci sia un inadempimento attuale, ma è sufficiente che ci siano elementi oggettivi che facciano presumere che il soggetto non sarà in grado di adempiere regolarmente ai propri obblighi; la regolarità nei pagamenti costituisce un indice positivo, ma non esclude automaticamente la segnalazione a sofferenza se l'intermediario ritiene che vi sia un rischio di insolvenza.

A tal proposito, la Suprema Corte ha stabilito che la segnalazione a sofferenza deve basarsi su una valutazione oggettiva della situazione finanziaria del soggetto segnalato ed è legittima solo in presenza di una situazione patrimoniale deficitaria o di gravi difficoltà economiche del soggetto segnalato, e non può basarsi esclusivamente sull'escussione della garanzia o sulla posizione debitoria del debitore principale (Cass. Civ., 15 dicembre 2020, ordinanza n. 28635).

Tanto premesso, si può affermare che la segnalazione a sofferenza della società B vada considerata legittima soltanto se l’intermediario accerta e documenta che essa si trovi in una situazione di grave difficoltà finanziaria, nonostante il pagamento regolare delle rate del finanziamento.
In mancanza di tali presupposti oggettivi, la segnalazione potrebbe essere contestabile.
Al contempo, un saldo e stralcio potrebbe non portare all'immediata cancellazione della segnalazione, pur costituendo uno dei presupposti a cui la circolare della Banca d’Italia n. 139/91, sopra citata, ricollega la cancellazione della segnalazione.