Il pagamento del premio o delle rate di premio, escluso il primo pagamento, che deve avere luogo prima dell'inizio dei lavori, è effettuato dal datore di lavoro entro dieci giorni decorrenti dalla data di inizio del periodo assicurativo cui la rata si riferisce.
Entro lo stesso periodo di dieci giorni decorrenti da quello della comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio, le differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio e dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica delle registrazioni stesse in seguito ad accertamenti ispettivi(1).
Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio(1).
Nel caso in cui, dalla comunicazione prevista dal quinto comma dell'art. 28, risulti un conguaglio ai premi a favore del datore di lavoro, l'Istituto effettua il rimborso nei sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa, salvo i controlli che l'Istituto medesimo intenda disporre entro tale termine.
Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore, per premi e penali, risultanti da accertamenti esperiti anche dopo detto termine.
L'Istituto assicuratore non è tenuto a rammentare ai datori di lavoro le date di scadenza delle rate che, peraltro, sono indicate nel certificato di assicurazione rilasciato al datore di lavoro.