I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.
Su richiesta del datore di lavoro l'Istituto assicuratore può consentire che i premi o contributi siano pagati a rate semestrali o trimestrali; in questo caso il datore di lavoro deve pagare un soprappremio di rateazione nella misura del due per cento o del tre per cento sull'intero premio presunto annuo o per il minor periodo assicurativo, secondo che la rateazione sia semestrale o trimestrale.
Se durante il periodo di tempo per il quale e' stato anticipato il premio o contributo l'Istituto assicuratore accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello presunto in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l'Istituto assicuratore medesimo può richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo(1)(2).
Una modifica dell'ammontare delle retribuzioni presunte può essere concessa dall'Istituto assicuratore su richiesta motivata presentata dal datore di lavoro entro il 31 dicembre a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La modifica ha decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo(2).
Ai fini della regolazione dei premi o contributi i datori di lavoro debbono comunicare all'Istituto assicuratore, nel termine di trenta giorni successivi alle scadenze delle rate di premio, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente pagate durante il precedente periodo di assicurazione, salvo i controlli che l'Istituto creda di disporre.
In caso di mancato invio entro il termine di cui al comma precedente, l'Istituto assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento di tali retribuzioni addebitando al datore di lavoro la spesa sostenuta per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto in base al doppio della retribuzione presunta stabilita per il periodo stesso. Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore sia per il premio, sia per la penale di cui all'ultimo comma dell'art. 50, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso(2).
Note
a) all'articolo 28, terzo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Entro il 31 dicembre l'Istituto assicuratore rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche sul proprio sito istituzionale. L'Istituto con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di fruizione del servizio di cui al secondo periodo.».