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Diritto romano -

L’officium iudicis come garanzia del giusto processo

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 5
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Università degli Studi di Napoli - Federico II
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
La ricerca che si sta per principiare si prefigge l’obiettivo di indagare le radici dell’officium iudicis e le garanzie del sistema giurisdizionale funzionali alla realizzazione, in termini di certezza e celerità, di un iudicium bonum et aequum.
Il titolo che si è creduto di assegnare alla ricerca richiede qualche preliminare chiarimento.
Esso recita, infatti, ‘officium iudicis come garanzia del giusto processo’. L’oggetto della nostra ricerca consiste precisamente nell’analisi dei doveri di garanzia del giudice nel corso dell’esercizio del suo imperium e nella esplicazione della sua coercitio. Quasi per ‘metonimia’, l’epilogo a cui il titolo si vuole riferire è precisamente da ravvisare nell’intera fase processuale che portava il giudice a formare il proprio convincimento in una posizione di equidistanza, alterità fisica e terzietà rispetto al giudizio e alle parti in causa. Il giudice era, infatti, chiamato ad aderire ad un’idea di giustizia che permetteva di salvaguardare l’imputato definendo un processo basato sull’equità tra le parti, assicurando il contraddittorio tra queste e la definizione del processo da parte di un giudice terzo ed imparziale.
Un primo capitolo, che vuole avere una valenza introduttiva, per così dire propedeutica, sarà dedicato alle radici romanistiche dell’espressione “aequum iudicium” ed alla posizione ricoperta dal giudice nel corso dell’evoluzione storica. Lo scopo della prima partizione della ricerca sta proprio nella necessità di fornire un quadro sistematico che possa dipingere, in termini generali e a larghe pennellate, la dialettica tra i valori posti a fondamento del giusto processo e l’esplicazione dell’officium da parte dei soggetti chiamati a svolgere il munus iudicandi. Per far ciò sarà necessario rifarsi direttamente alle fonti antiche, in particolare si partirà dalla “definitio iudiciorum equorum” data da Cicerone, durante la sua orazione di difesa “Pro Cluentio”, e dagli elementi costitutivi che si ponevano alla base. Verrà analizzato il passaggio dal diritto al processo al diritto ad un equo processo, momento che segna l’affermarsi di un sistema in grado di realizzare un equilibrio sostanziale fra l’interesse collettivo alla difesa sociale e la garanzia degli interessi in causa.
In relazione alla iurisdictio si articolerà il secondo capitolo, nell’ambito del quale apparirà necessario compiere un ulteriore approfondimento circa la figura del magistrato che nello ius dicere si ergeva a garante della conformità della norma al comune sentire sociale, ovvero, in altri termini, della attualità della norma sottoposta, in relazione al caso concreto, ad un vaglio di equità. Anche al fine di dare una visione di carattere generale, si ripercorreranno le modalità attraverso cui si perveniva alla verità, una verità condizionata alla discrezionalità del giudice, ma che allo stesso tempo risultava limitata dalla possibilità di impugnazione, quale strumento diretto a neutralizzare l’imperizia e l’iniquità dell’organo giudicante.
Per completare l’indagine, si procederà anche nell’analisi di ‘garanzie’ di sapore più schiettamente processuale. In questo secondo ambito si situa il capitolo terzo, che sarà dedicato all’elaborazione di regole processuali da parte della giurisprudenza, con particolare riferimento a quelle poste a tutela dell’imputato che si ponevano l’obiettivo di impedire che un soggetto, prima di essere giudicato responsabile, potesse essere ritenuto colpevole ingiustamente o condannato ad una pena iniqua secondo il criterio dell’in dubio pro reo.
Gioverà, difatti, precisare come un’esegesi meno radicale della documentazione, seppur non certo rinunciataria sul piano della critica testuale, abbia fornito viceversa convincenti indizi per esprimere l’idea romana del giusto processo quale rectum in grado di armonizzare i contrari e di realizzare l’aequitas degli interessi contrapposti.

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