AUTORE:
Francesco Primoarrivato
ANNO ACCADEMICO: 2018
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: UKE - Universitą Kore di Enna
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Lo scopo dell'elaborato è quello di indagare sulla tematica del danno ingiusto, compiendo un'analisi che muove da una visione storica.
Già nell'antica Roma, i giuristi avevano manifestato interesse per tale tematica, sviluppando un sistema intessuto di istituti funzionali al risarcimento del danno extracontrattuale. Tutto ciò non è passato inosservato nelle epoche successive; infatti, si sono rilevati notevoli apporti dal Medioevo fino al 1800.
La figura del danno ingiusto è stata ufficialmente consacrata nell'art. 2043 del c.c., con l'entrata in vigore del Codice Civile.
Si è ritenuto opportuno fornire una panoramica delle componenti dell'articolo de quo, cercando di circoscrivere le definizioni del danno e della sua ingiustizia ad un certo ambito. Certamente, le elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali erano ben lontane dagli apporti che si sono riscontrati solo nei tempi più recenti. L'ingiustizia del danno è stata dapprima limitata ai soli diritti soggettivi assoluti, tagliando fuori ogni situazione giuridica che non rientrasse nel predetto nucleo. La tutela dei suddetti è stata ufficialmente confermata con il caso “Superga”, che ha suscitato svariate reazioni tra gli studiosi del diritto che hanno formulato distinte ipotesi in merito alle forme di protezione riconosciute.
La giurisprudenza è tornata sui suoi passi qualche anno dopo: con la sentenza "Meroni", infatti, verrà riconosciuta la risarcibilità ai diritti di credito, ma essa nulla innova poiché esprime un mero principio destinato a rimanere sullo sfondo del panorama giuridico.
Tuttavia, nel 1999 le Sezioni Unite perverranno ad un esito molto significativo riconoscendo che l'ingiusta lesione possa essere arrecata anche agli interessi legittimi.
Si è proceduto, inoltre, con un'analisi delle responsabilità speciali: ipotesi tipizzate dal Codice di rito in cui è possibile riconoscere le varie sfaccettature del danno ingiusto.
La disamina ha interessato anche i danni non patrimoniali, ampia categoria soggetta ai colpi di scure delle sentenze quadri-gemellari del 2008 che hanno posto ordine alla confusione che attanagliava il danno biologico.
Infine, si è constatato che negli ultimi tempi le istanze extraeuropee non rimangono inascoltate, specialmente per le richieste di condanna ai danni punitivi.
Dopo una prima chiusura, la Cassazione ha ammesso il riconoscimento di questa figura anglosassone, fissando dei parametri; tale forma di legittimazione ha però spostato l'attenzione dal danno, e dalla sua ingiustizia, al risarcimento.
Il percorso ha consentito di rilevare la duttilità del concetto di danno ingiusto: esso si modella in base alle istanze di una società che influenza anche il mondo giuridico. Sicuramente, sono stati fatti molti progressi rispetto agli esordi della responsabilità civile e si confida sul fatto che verranno accolte nuove sfide in base ai profili ritenuti, di volta in volta, più rilevanti.
Già nell'antica Roma, i giuristi avevano manifestato interesse per tale tematica, sviluppando un sistema intessuto di istituti funzionali al risarcimento del danno extracontrattuale. Tutto ciò non è passato inosservato nelle epoche successive; infatti, si sono rilevati notevoli apporti dal Medioevo fino al 1800.
La figura del danno ingiusto è stata ufficialmente consacrata nell'art. 2043 del c.c., con l'entrata in vigore del Codice Civile.
Si è ritenuto opportuno fornire una panoramica delle componenti dell'articolo de quo, cercando di circoscrivere le definizioni del danno e della sua ingiustizia ad un certo ambito. Certamente, le elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali erano ben lontane dagli apporti che si sono riscontrati solo nei tempi più recenti. L'ingiustizia del danno è stata dapprima limitata ai soli diritti soggettivi assoluti, tagliando fuori ogni situazione giuridica che non rientrasse nel predetto nucleo. La tutela dei suddetti è stata ufficialmente confermata con il caso “Superga”, che ha suscitato svariate reazioni tra gli studiosi del diritto che hanno formulato distinte ipotesi in merito alle forme di protezione riconosciute.
La giurisprudenza è tornata sui suoi passi qualche anno dopo: con la sentenza "Meroni", infatti, verrà riconosciuta la risarcibilità ai diritti di credito, ma essa nulla innova poiché esprime un mero principio destinato a rimanere sullo sfondo del panorama giuridico.
Tuttavia, nel 1999 le Sezioni Unite perverranno ad un esito molto significativo riconoscendo che l'ingiusta lesione possa essere arrecata anche agli interessi legittimi.
Si è proceduto, inoltre, con un'analisi delle responsabilità speciali: ipotesi tipizzate dal Codice di rito in cui è possibile riconoscere le varie sfaccettature del danno ingiusto.
La disamina ha interessato anche i danni non patrimoniali, ampia categoria soggetta ai colpi di scure delle sentenze quadri-gemellari del 2008 che hanno posto ordine alla confusione che attanagliava il danno biologico.
Infine, si è constatato che negli ultimi tempi le istanze extraeuropee non rimangono inascoltate, specialmente per le richieste di condanna ai danni punitivi.
Dopo una prima chiusura, la Cassazione ha ammesso il riconoscimento di questa figura anglosassone, fissando dei parametri; tale forma di legittimazione ha però spostato l'attenzione dal danno, e dalla sua ingiustizia, al risarcimento.
Il percorso ha consentito di rilevare la duttilità del concetto di danno ingiusto: esso si modella in base alle istanze di una società che influenza anche il mondo giuridico. Sicuramente, sono stati fatti molti progressi rispetto agli esordi della responsabilità civile e si confida sul fatto che verranno accolte nuove sfide in base ai profili ritenuti, di volta in volta, più rilevanti.