AUTORE:
Cecilia Cenni
ANNO ACCADEMICO: 2020
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Bologna
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
La tratta di persone costituisce una delle più gravi forme di reato che, nel suo disvalore, è in grado di investire l’intera personalità individuale dell’essere umano, incidendo sulla capacità di autodeterminazione del suo stesso esistere. Le crescenti disparità economiche tra i Paesi del mondo, gli onerosi ostacoli alla migrazione legale e la diffusione dei conflitti interni hanno contribuito alla proliferazione di tale piaga a livello planetario.
Il primo capitolo del presente lavoro, a seguito di un’esposizione dei caratteri e delle cause principali del fenomeno criminale della tratta di persone in tempi odierni, si occuperà di ripercorrere l’evoluzione giuridica che ha condotto alla progressiva determinazione - affatto lineare - degli elementi costitutivi della fattispecie penale di “trafficking in persons” sul piano internazionale, considerando che solo nel 2000 il Protocollo addizionale alla Convenzione ONU sulla criminalità organizzata transnazionale ha formulato una definizione universalmente condivisa del fenomeno, poi recepita negli anni successivi da tutti gli strumenti rilevanti in materia.
La strategia di contrasto alla tratta di esseri umani deve necessariamente essere caratterizzata da un approccio integrato e multidimensionale, ragione per la quale il sistema predisposto a tal fine sul piano internazionale ed europeo - che ha preso forma dalla progressiva opera di determinazione degli elementi costitutivi della fattispecie di tratta - si incentra sulle c.d. “Four Ps” (Prevention, Protection, Prosecution and Partnership), dando vita ad un approccio onnicomprensivo che - quanto meno a livello teorico - sia in grado, in una prospettiva di collaborazione continua tra tutti i Paesi coinvolti, di conciliare esigenze di protezione e di tutela delle vittime e dei loro diritti umani, attraverso misure per lo più preventive e assistenziali, con quelle di un contrasto più efficace delle organizzazioni criminali che si celano dietro lo sfruttamento, attraverso misure marcatamente repressive.
In altri termini, quello che si andrà ad analizzare è un fenomeno criminale estremamente complesso, che non può essere fronteggiato con il solo ausilio del diritto penale, che rimane, comunque, essenziale ed irrinunciabile, in quanto la tratta di persone lede diritti fondamentali dell’essere umano che abbisognano di una tutela forte.
Ferma restando la consapevolezza della necessità di un siffatto approccio, il secondo capitolo del presente lavoro si concentrerà prevalentemente sulla normativa, internazionale ed europea, di stampo penalistico, oggi fondata sul riconoscimento della duplice natura del fenomeno in questione: monopolio di organizzazioni criminali da un lato - con particolare attenzione all’ottica di contrasto del flusso di proventi illeciti derivanti dallo sfruttamento economico delle persone - e fenomeno che calpesta la sfera più intima della dignità della persona, dall’altro.
Del resto, va da sé che un fenomeno come la tratta di esseri umani può essere efficacemente fronteggiato solo laddove tutti i Paesi siano vincolati da parametri definitori comuni, relativamente alle norme incriminatrici ed alle pene applicabili, il cui recepimento negli ordinamenti nazionali - in una prospettiva globale - non solo consentirebbe di privare i criminali di possibilità di sfruttare le lacune giuridiche di alcuni ordinamenti per sottrarsi alla propria punizione, bensì rafforzerebbe anche la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale: basti pensare all’istituto dell’estradizione, la quale può operare solamente nel rispetto del principio di doppia incriminazione, ossia se il reato per cui si procede è previsto nella legislazione di entrambi gli Stati coinvolti.
Infine, dopo una ricognizione della normativa internazionale ed europea, nel terzo capitolo si andrà a ricostruire l’evoluzione della disciplina penalistica italiana di contrasto al fenomeno della tratta di esseri umani, dove pure si assiste - specialmente fino al 2014 - ad una forte assimilazione della fattispecie in esame con quella di schiavitù. Rilevano, in particolare, gli articoli 600, 601 e 602 del Codice Penale, i quali sono stati oggetto di cinque differenti riforme legislative intervenute dal 2003 al 2018. L’interrogativo che ci si pone, nello specifico, riguarda l’effettività della tutela apprestata dal nostro sistema penale, quanto all’adeguamento agli obblighi assunti in sede internazionale ed europea.
Il primo capitolo del presente lavoro, a seguito di un’esposizione dei caratteri e delle cause principali del fenomeno criminale della tratta di persone in tempi odierni, si occuperà di ripercorrere l’evoluzione giuridica che ha condotto alla progressiva determinazione - affatto lineare - degli elementi costitutivi della fattispecie penale di “trafficking in persons” sul piano internazionale, considerando che solo nel 2000 il Protocollo addizionale alla Convenzione ONU sulla criminalità organizzata transnazionale ha formulato una definizione universalmente condivisa del fenomeno, poi recepita negli anni successivi da tutti gli strumenti rilevanti in materia.
La strategia di contrasto alla tratta di esseri umani deve necessariamente essere caratterizzata da un approccio integrato e multidimensionale, ragione per la quale il sistema predisposto a tal fine sul piano internazionale ed europeo - che ha preso forma dalla progressiva opera di determinazione degli elementi costitutivi della fattispecie di tratta - si incentra sulle c.d. “Four Ps” (Prevention, Protection, Prosecution and Partnership), dando vita ad un approccio onnicomprensivo che - quanto meno a livello teorico - sia in grado, in una prospettiva di collaborazione continua tra tutti i Paesi coinvolti, di conciliare esigenze di protezione e di tutela delle vittime e dei loro diritti umani, attraverso misure per lo più preventive e assistenziali, con quelle di un contrasto più efficace delle organizzazioni criminali che si celano dietro lo sfruttamento, attraverso misure marcatamente repressive.
In altri termini, quello che si andrà ad analizzare è un fenomeno criminale estremamente complesso, che non può essere fronteggiato con il solo ausilio del diritto penale, che rimane, comunque, essenziale ed irrinunciabile, in quanto la tratta di persone lede diritti fondamentali dell’essere umano che abbisognano di una tutela forte.
Ferma restando la consapevolezza della necessità di un siffatto approccio, il secondo capitolo del presente lavoro si concentrerà prevalentemente sulla normativa, internazionale ed europea, di stampo penalistico, oggi fondata sul riconoscimento della duplice natura del fenomeno in questione: monopolio di organizzazioni criminali da un lato - con particolare attenzione all’ottica di contrasto del flusso di proventi illeciti derivanti dallo sfruttamento economico delle persone - e fenomeno che calpesta la sfera più intima della dignità della persona, dall’altro.
Del resto, va da sé che un fenomeno come la tratta di esseri umani può essere efficacemente fronteggiato solo laddove tutti i Paesi siano vincolati da parametri definitori comuni, relativamente alle norme incriminatrici ed alle pene applicabili, il cui recepimento negli ordinamenti nazionali - in una prospettiva globale - non solo consentirebbe di privare i criminali di possibilità di sfruttare le lacune giuridiche di alcuni ordinamenti per sottrarsi alla propria punizione, bensì rafforzerebbe anche la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale: basti pensare all’istituto dell’estradizione, la quale può operare solamente nel rispetto del principio di doppia incriminazione, ossia se il reato per cui si procede è previsto nella legislazione di entrambi gli Stati coinvolti.
Infine, dopo una ricognizione della normativa internazionale ed europea, nel terzo capitolo si andrà a ricostruire l’evoluzione della disciplina penalistica italiana di contrasto al fenomeno della tratta di esseri umani, dove pure si assiste - specialmente fino al 2014 - ad una forte assimilazione della fattispecie in esame con quella di schiavitù. Rilevano, in particolare, gli articoli 600, 601 e 602 del Codice Penale, i quali sono stati oggetto di cinque differenti riforme legislative intervenute dal 2003 al 2018. L’interrogativo che ci si pone, nello specifico, riguarda l’effettività della tutela apprestata dal nostro sistema penale, quanto all’adeguamento agli obblighi assunti in sede internazionale ed europea.