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Diritto penale -

I delitti di corruzione e del traffico di influenze illecite nella pubblica amministrazione

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2017
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą Europea di Roma
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
I reati oggetto del lavoro di tesi sono situati all'interno del codice penale, libro II, titolo II, concernente i delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, i reati di corruzione (disciplinati dall'art. 318 c.p. e ss.) sono caratterizzati dall'accordo illecito stabilito tra il privato e il pubblico agente, una volta che il primo abbia corrotto l’altro (o che quest’ultimo si sia lasciato corrompere) attraverso la dazione di denaro o di altra utilità affinché il pubblico agente eserciti le sue funzioni o i suoi poteri, oppure ometta o ritardi un atto conforme ai doveri del suo ufficio o, infine, ne compia uno contrario a tali doveri; a seconda della richiesta fattagli dal soggetto privato. Pertanto, le dinamiche dei reati di corruzione si svolgono su un piano in cui i soggetti coinvolti si trovano in una condizione di sostanziale parità. Difatti, un soggetto induce l’altro a perseguire una determinata condotta in cambio di una tanto indebita quanto illecita “retribuzione”. I delitti di corruzione si differenziano in questo modo dalla fattispecie di concussione, disciplinata dall'art. 317 c.p., secondo la quale il pubblico agente attraverso un abuso dei suoi poteri o delle sue qualità costringe un altro soggetto a dargli o promettere denaro o altra utilità. In questo caso, dunque, il pubblico funzionario pone in essere una condotta costrittiva nei confronti del soggetto privato, esercitando su di lui una forma di violenza prettamente psicologica. Così quest’ultimo, che in qualche modo è in rapporto con il pubblico funzionario, è vittima della condotta di questi, poiché si trova in una posizione di soccombenza rispetto alla volontà del pubblico funzionario e dalla quale non vi si può sottrarre. Riguardo alla tutela che il legislatore ha previsto per i delitti di corruzione, essa è improntata su una prospettiva ad ampio raggio; ciò anche in ragione della profusa produzione normativa sovranazionale sviluppatasi in tal senso. In particolare si considerino la convenzione penale sulla corruzione del 1999 e la convenzione di Merida del 2003, sulla scorta delle quali è stato introdotto nel nostro ordinamento il reato di traffico d’influenze illecite, tipizzato nell'art. 346 bis c.p. Tale previsione è volta a punire condotte prodromiche di accordi corruttivi: essa punisce chi si offre di mettere in contatto un soggetto con un pubblico ufficiale al fine di porre in essere un accordo illecito, in cambio di promessa o della dazione di denaro. Tale fattispecie si differenzia dal reato di millantato credito, secondo la quale il soggetto millanta, ovvero esalta un rapporto, in realtà inesistente, con il pubblico agente.

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