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Articolo 16 Responsabilitą professionale del personale sanitario

(L. 8 marzo 2017, n. 24)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di responsabilitą professionale del personale sanitario

Dispositivo dell'art. 16 Responsabilitą professionale del personale sanitario

1. All'articolo 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari».

2. All'articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore».

Spiegazione dell'art. 16 Responsabilitą professionale del personale sanitario

Inutilizzabilità di verbali ed atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico nell'ambito di procedimenti giudiziari
I commi 538 e seguenti della legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) hanno anticipato concetti che sono stati ripresi nell’attuale legge Gelli, prevedendo attività di prevenzione riferite alla sicurezza delle cure e alla gestione del rischio sanitario mirate essenzialmente all’individuazione delle situazioni di pericolo e di rischio sanitario, attraverso i sistemi di segnalazione e apprendimento o altri strumenti di analisi, nonché attraverso le visite da parte di esperti nei reparti o sale operatorie.
Il comma 539 punto a), nella prima parte, stabilisce quanto poi sarà attuato dalla legge Gelli con riferimento alla necessità di istituire apposite strutture per un’adeguata funzione di monitoraggio e di gestione del rischio sanitario. La seconda parte della lettera a) del comma 539 prevedeva che “i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso", fossero "riconducibili, qualora siano emersi indizi di reato, nell'ambito delle attività ispettive o di vigilanza contemplate dall'art. 220 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”. In forza del richiamo all'art. 220 delle disposizioni di attuazione, qualora in un dato caso, circa il quale fossero state svolte attività di gestione del rischio clinico, fossero emersi indizi di reato, sarebbe stata possibile l’acquisizione degli atti come fonte di prova. La previsione di cui alla seconda parte della lettera a) è stata totalmente sostituita dall’art. 16 comma 1, il quale ha escluso che i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico possano essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari.
La conoscenza dei fattori che hanno contribuito all’accadimento di un evento avverso aiuta la struttura sanitaria o i singoli professionisti a non ripetere lo stesso evento in futuro: proprio per questo motivo, gli operatori devono sentirsi liberi di segnalare i problemi senza temere ritorsioni o punizioni. La norma in esame conferma la logica non punitiva delle segnalazioni, affermata anche dallo stesso Consiglio d’Europa nella raccomandazione del 9 giugno 2009 sulla sicurezza del paziente, stabilendo non solo che gli atti non possono essere acquisiti nell'ambito di procedimenti giudiziari, ma che, anche quando fossero stati forniti per errore, sarebbero comunque non utilizzabili.
La magistratura potrà in ogni caso continuare ad acquisire, a seguito della refertazione di un evento avverso, tutta la documentazione che ritiene necessaria (cartella clinica, esami radiologici e di laboratorio, etc.), ma non la documentazione delle attività derivanti dall’analisi del rischio clinico. In questo modo il legislatore ha voluto creare all’interno degli ospedali una “zona franca”, in cui è possibile discutere gli errori, analizzarli e promuovere le azioni necessarie per mettere in sicurezza il sistema, senza che vi sia il timore che tale documentazione possa essere utilizzata contro i professionisti.
Il nuovo testo introdotto dall’art. 16 si limita a prendere in considerazione i procedimenti giudiziari e non detta alcuna disciplina per quanto riguarda l’acquisizione e l’utilizzo dei dati relativi alla gestione del rischio clinico in ambiti diversi come, ad esempio, la valutazione, in sede extragiudiziaria, della sussistenza di eventuale colpa grave di un professionista dipendente nella prospettiva di una rivalsa, oppure le valutazioni aventi come finalità quella di giungere ad una transazione con il danneggiato. Tuttavia, pare preferibile sostenere che il richiamo ai soli procedimenti giudiziari sia meramente esemplificativo e che quindi, anche in questi casi, vada escluso l’utilizzo di tali informazioni.
Rimane però aperta la questione della doverosità della segnalazione all’autorità giudiziaria dei casi in cui, nel corso delle procedure della gestione del rischio clinico, sorga il sospetto che si tratti di delitto perseguibile d’ufficio, più precisamente di omicidio colposo (le lesioni personali sono infatti perseguibili a querela di parte). Ci si chiede se, qualora emergesse che una morte possa avere i caratteri dell’omicidio colposo, rimanga comunque possibile applicare l’art. 361 c.p., che impone la denuncia da parte del pubblico ufficiale - qualifica che riveste anche chi partecipa all’attività di gestione del rischio clinico - all’autorità giudiziaria. Nonostante il testo della nuova lettera a) non faccia alcun riferimento a questa ipotesi ed un’interpretazione volta ad applicare l’esimente anche in relazione all’art. 361 c.p. appaia forzata, considerando lo spirito complessivo della norma, volta a riconoscere alla gestione del rischio clinico un percorso autonomo, finalizzato alla sicurezza e senza alcun coordinamento né subordinazione rispetto all’attività giudiziaria, si potrebbe comunque sostenere che il pubblico ufficiale che abbia raccolto elementi di sospetta sussistenza di un omicidio colposo nell’attività di gestione del rischio clinico si possa esimere dalla segnalazione del fatto all'autorità giudiziaria.
Soggetti competenti a svolgere l’attività di gestione del rischio clinico
L’art. 16 al comma 2 prevede inoltre una modifica del comma 540 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il cui testo risulta ora il seguente: “L’attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore”.
Rispetto alla precedente formulazione della norma, l’art. 16 ha introdotto il riferimento alla specializzazione in medicina legale e soppresso la condizione che il soggetto sia in ogni caso un medico anche se, per i soggetti non aventi le specializzazioni indicate, ha posto il requisito dell'adeguata formazione.
Tale previsione apre di fatto a tutti i dipendenti del Servizio sanitario nazionale la possibilità di svolgere il coordinamento dell’attività di gestione del rischio sanitario, coerentemente con le caratteristiche di multidisciplinarietà della materia del risk management e con le indicazioni della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità.

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