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Articolo 2 Preleggi

[Aggiornato al 26/11/2024]

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Dispositivo dell'art. 2 Preleggi

La formazione delle leggi (1) e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge (2) sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale (3).

Note

(1) Per leggi si intendono, quindi: le leggi costituzionali, che innovano, modificano, integrano o danno attuazione alle norme costituzionali, secondo il procedimento di maggioranza aggravata dettato dall'art. 138 Cost. Esse hanno la stessa forza giuridica della Costituzione ed analoga, illimitata competenza; le leggi ordinarie, il cui procedimento di formazione, ex artt. 70 ss. Cost., prevede che esse siano deliberate dal plenum delle due assemblee e che siano, dunque, il risultato della concorde volontà di Camera e Senato; le leggi regionali che, esplicando potestà normativa riconosciuta alle Regioni dalla Costituzione, si avvicinano sotto il profilo formale e procedurale alle leggi ordinarie dello Stato. Esse possono disciplinare solo le materie che non rientrano tra quelle in cui lo Stato ha legislazione esclusiva [v. 117 Cost.], in ossequio al principio di sussidiarietà. Alle Regioni è attribuita una potestà legislativa che può essere esclusiva, concorrente o di attuazione (con essa le Regioni si limitano ad adattare la normativa statale già esistente alle proprie necessità).
(2) Per quanto riguarda i decreti legislativi, va precisato che destinatario della delegazione legislativa può essere soltanto il Governo, in quanto organo collegiale e non anche i singoli ministri o organi diversi dal Governo.
Per quanto concerne, invece, i decreti legge, il loro fondamento giuridico è la necessità come fonte autonoma di diritto, dato che essi possono essere adottati soltanto in casi straordinari di necessità ed urgenza.
Non è, comunque, ammessa la decretazione d'urgenza nelle materie sottoposte al controllo politico del Parlamento (es.: approvazione del bilancio).
(3) Va segnalato che taluni aspetti della formazione degli atti aventi forza di legge, risultano attualmente disciplinati dalla l. 400/1988 che ha positivamente recepito la prassi governativa formatasi al riguardo.

Ratio Legis

Si ha riserva di legge quando una norma della Costituzione riserva la disciplina di una materia alla sola legge e, secondo l'orientamento prevalente, agli atti aventi forza di legge, ad esclusione delle altre fonti subordinate. La riserva può essere assoluta o relativa: nella prima ipotesi, la materia deve essere interamente disciplinata dalla legge [v. Cost. 13, 14, 15, 25, 41, 44, 95]; nella seconda, si richiede che la legge formale detti la disciplina di principio che risulterà, poi, integrata dagli atti di normazione secondaria (i regolamenti [v. 3]). Storicamente, la figura della riserva trova fondamento nel principio della separazione dei poteri: essa impedisce al Governo di intervenire su quelle materie che, per la loro peculiare valenza, possono essere incise soltanto dal Parlamento, organo direttamente rappresentativo dello Stato-comunità. Alla separazione dei poteri si ispira, altresì, il principio di legalità, in virtù del quale si esige che qualsiasi espressione di autorità (amministrativa, giurisdizionale) trovi il suo fondamento positivo ed i propri limiti in una precedente norma posta da una legge formale.

Brocardi

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