La formazione delle leggi (1) e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge (2) sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale (3).
Note
(1)
Per leggi si intendono, quindi: le leggi costituzionali, che innovano, modificano, integrano o danno attuazione alle norme costituzionali, secondo il procedimento di maggioranza aggravata dettato dall'art. 138 Cost. Esse hanno la stessa forza giuridica della Costituzione ed analoga, illimitata competenza; le leggi ordinarie, il cui procedimento di formazione, ex artt. 70 ss. Cost., prevede che esse siano deliberate dal plenum delle due assemblee e che siano, dunque, il risultato della concorde volontà di Camera e Senato; le leggi regionali che, esplicando potestà normativa riconosciuta alle Regioni dalla Costituzione, si avvicinano sotto il profilo formale e procedurale alle leggi ordinarie dello Stato. Esse possono disciplinare solo le materie che non rientrano tra quelle in cui lo Stato ha legislazione esclusiva [v. 117 Cost.], in ossequio al principio di sussidiarietà. Alle Regioni è attribuita una potestà legislativa che può essere esclusiva, concorrente o di attuazione (con essa le Regioni si limitano ad adattare la normativa statale già esistente alle proprie necessità).
(2)
Per quanto riguarda i decreti legislativi, va precisato che destinatario della delegazione legislativa può essere soltanto il Governo, in quanto organo collegiale e non anche i singoli ministri o organi diversi dal Governo.
Per quanto concerne, invece, i decreti legge, il loro fondamento giuridico è la necessità come fonte autonoma di diritto, dato che essi possono essere adottati soltanto in casi straordinari di necessità ed urgenza.
Non è, comunque, ammessa la decretazione d'urgenza nelle materie sottoposte al controllo politico del Parlamento (es.: approvazione del bilancio).
Per quanto concerne, invece, i decreti legge, il loro fondamento giuridico è la necessità come fonte autonoma di diritto, dato che essi possono essere adottati soltanto in casi straordinari di necessità ed urgenza.
Non è, comunque, ammessa la decretazione d'urgenza nelle materie sottoposte al controllo politico del Parlamento (es.: approvazione del bilancio).
(3)
Va segnalato che taluni aspetti della formazione degli atti aventi forza di legge, risultano attualmente disciplinati dalla l. 400/1988 che ha positivamente recepito la prassi governativa formatasi al riguardo.