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Articolo 21 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

Dispositivo dell'art. 21 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.

2. Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all’articolo 22.

3. I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo le disposizioni della presente Parte e procedono all’atto dell’avvio della procedura secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

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Il comma 1 indica le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, da intendersi come le attività riguardanti le procedure di gara fino a includere quelle conclusive del contratto. L’idea di fondo è che tutte le attività devono essere conoscibili e riconducibili a un numero identificativo iniziale assegnato alla singola procedura, avviata con il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di gara (CIG). Il ciclo di vita digitale riferito al singolo contratto si articola nelle fasi previste dalla disposizione, cioè la programmazione, con il riferimento all’ambito in cui si inserisce la procedura da indire, la progettazione, che rappresenta l’ideazione della documentazione di gara, la pubblicazione, che comporta la conoscibilità, per la generalità, dell’avvio della procedura e che permette ai potenziali interessati di partecipare, l’affidamento che, in disparte la tipologia di procedura utilizzata, culmina con l’individuazione del soggetto con cui sarà stipulato il contratto e, infine, la fase di esecuzione del contratto.

I commi 2 e 3 precisano che tutte le attività svolte e riguardanti l’intero ciclo di vita dei contratti devono essere espletate mediante utilizzo di piattaforme e servizi interoperabili, perché solo così si consente la produzione di dati e lo scambio degli stessi tra banche dati. Inoltre introducono la regola generale per cui sia le stazioni appaltanti sia gli operatori economici devono operare digitalmente attraverso i sistemi digitali, individuati dalle disposizioni della Parte II, del Libro I. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all’atto dell’avvio della procedura di gara deve essere acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

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