1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l’innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Nel caso di indizione di gara tramite un avviso di pre-informazione, le stazioni appaltanti invitano con le stesse modalità gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente il loro interesse.
2. Gli inviti menzionano il collegamento ipertestuale al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell’allegato II.9. Gli inviti sono corredati dei documenti di gara se non sono stati resi disponibili ai sensi dell’articolo 88. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.