1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all’allegato II.7. La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell’avviso della pubblicazione trasmessa, con l’indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo; il testo pubblicato in tali lingue è l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando è pubblicata, a cura dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.
3. Le stazioni appaltanti possono inviare per la pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, a condizione che essi siano trasmessi a tale ufficio secondo il modello e le modalità precisati al comma 1.