1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali sono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti strutturano l’asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.
2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un’indizione di gara, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono stabilire che l’aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un’asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all’asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all’articolo 59, comma 4, lettere b) e c), e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 32.
3. L’asta elettronica è aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell’offerta: a) esclusivamente i prezzi, quando l’appalto è aggiudicato sulla sola base del prezzo; b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell’offerta indicati nei documenti di gara, quando l’appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso a un’asta elettronica nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse, nonché, per i settori speciali, nell’invito a presentare offerte quando per l’indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno i seguenti elementi: a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell’asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali; b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d’oneri relativo all’oggetto dell’appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell’asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.
5. Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano una valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.
6. Nei settori ordinari, un’offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi degli articoli 94 e 95, che soddisfa i criteri di selezione di cui all’articolo 99 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo.
7. Nei settori speciali, un’offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell’articolo 167, comma 1, lettera c), che soddisfa i criteri di selezione di cui al medesimo articolo 167, comma 1, lettera d), e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo.
8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l’asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.
9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti a base di gara stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
10. Un’offerta è ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante o dell’ente concedente e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta adeguata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi degli articoli 94 e 95 o dell’articolo 167, comma 1, lettera c), o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 99.
11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all’asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall’ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell’invito. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti.
12. L’invito è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 108, commi 7 e 8. L’invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.
13. Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, purché previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell’asta. In nessun caso, possono rendere nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica.
14. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: a) alla data e all’ora preventivamente indicate; b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica; c) quando il numero di fasi dell’asta preventivamente indicato è stato raggiunto.
15. Se le stazioni appaltanti e gli enti concedenti intendono dichiarare conclusa l’asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma, l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni fase dell’asta.
16. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti aggiudicano l’appalto in funzione dei suoi risultati.