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Articolo 219 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 28/12/2024]

Scioglimento del collegio consultivo tecnico

Dispositivo dell'art. 219 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia(1).

Note

(1) Il comma 1-bis è stato aggiunto dall'art. 65, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

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