Il proprietario del mezzo parcheggiato "fuori regola" può essere ritenuto corresponsabile, se si dimostra che il blocco di sosta era stato posto per prevenire pericoli alla circolazione e che la sua violazione ha effettivamente contribuito al sinistro. È quindi fondamentale accertare la motivazione del divieto: non sempre si tratta solo di evitare intralci al traffico, ma anche di prevenire situazioni pericolose legate, ad esempio, alla visibilità o alla presenza improvvisa di ostacoli. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione penale, Sezione Quarta, con la sentenza n. 26491 del 21 luglio 2025.
Il caso
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero contro la sentenza del Tribunale che aveva assolto, per insussistenza del fatto, il proprietario di uno scooter lasciato in divieto di sosta - ai sensi dell'art. 158 del Codice della strada - nei pressi di una località balneare, durante una giornata estiva. Il mezzo, parcheggiato parzialmente sulla carreggiata, riduceva lo spazio di percorrenza di circa 70-80 centimetri. Una ciclista, nel tentativo di evitarlo, si spostava verso il centro della strada e veniva urtata da un'Ape Piaggio che sopraggiungeva da dietro; finiva poi contro lo scooter, riportando lesioni giudicate guaribili in oltre 40 giorni.
Il giudice di merito aveva ritenuto responsabile solo il conducente dell'Ape, escludendo ogni addebito al proprietario dello scooter. Secondo tale valutazione, nonostante lo spazio ridotto, la bicicletta e l'Ape avrebbero potuto transitare contemporaneamente.
Tuttavia, il Tribunale non aveva ritenuto opportuno accertare quale fosse la finalità del divieto di sosta in quel tratto di strada, elemento invece fondamentale per valutare se la condotta del proprietario dello scooter avesse effettivamente contribuito all'incidente.
Quando un divieto di sosta è imposto per evitare ostacoli lungo la carreggiata che generano pericoli per la circolazione, la sua violazione può essere rilevata penalmente in caso di incidente. Infatti, non tutti i conducenti sono sempre in grado di evitare ostacoli in modo sicuro. Nel caso specifico, oltre alla violazione del divieto di sosta, al centauro è stata contestata anche la violazione del divieto di fermata. Inoltre, il Tribunale non aveva indicato con precisione l'ingombro effettivo dello scooter né lo spazio residuo lasciato al transito, elementi essenziali per escludere l'incidenza causale della condotta.
La Cassazione ha quindi annullato la sentenza con rinvio, disponendo un nuovo esame dei fatti alla luce degli accertamenti mancanti.
Si ricorda che anche lasciare l'auto parcheggiata con il finestrino aperto potrebbe costituire un reato.
L'articolo 158, comma 4 del Codice della Strada prescrive che, per impedire il furto o il danneggiamento dell'automobile, il proprietario deve attuare le dovute cautele, tra le quali non lasciare i finestrini aperti oppure chiudere la macchina. Lasciare i finestrini spalancati o anche solo di poco aperti è un comportamento classificato come "istigazione al furto".
In altri termini, lasciando il nostro veicolo parcheggiato e con il finestrino aperto saremmo colpevoli di incoraggiare il furto, che è un reato. Quando parcheggiamo dobbiamo, quindi, assicurarci di lasciare il mezzo in condizioni di sicurezza, altrimenti sono previste sanzioni.
La multa in questo caso può andare da un minimo di 42 a un massimo di 173 euro.

Lasciare un veicolo in sosta può costituire un reato, specialmente se da tale condotta deriva un incidente stradale