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Il turista sotto shock per la rapina ha diritto al risarcimento

Il turista sotto shock per la rapina ha diritto al risarcimento
La Cassazione riconosce il danno da vacanza rovinata al villeggiante che aveva subito una rapina e condanna il tour operator al risarcimento del danno non patrimoniale.
Durante un soggiorno in un villaggio turistico, un villeggiante aveva subito una violenta rapina.
L’uomo era stato aggredito da alcuni malviventi, che gli avevano sferrato un pugno nel viso al fine di sottrargli un orologio del valore di 2000 euro.

Per l’episodio aveva convenuto in giudizio il tour operator chiedendogli non solo il risarcimento del danno patrimoniale subìto (orologio) e del danno biologico per il pugno ricevuto, ma anche il risarcimento da “vacanza rovinata” a causa dello shock e del turbamento provocati dall’aggressione e dall’impossibilità quindi di godersi il periodo di ferie, attesa la responsabilità del tour operator che non aveva controllato la sicurezza del villaggio turistico prima di vendergli il pacchetto vacanza.
Il tour operator in sua difesa sosteneva invece che il villeggiante avrebbe dovuto dimostrare la scarsa sicurezza e vigilanza all’interno del villaggio turistico, che invece si era limitato a presumere a fronte dell’episodio di rapina.

Ebbene la vicenda si è finalmente conclusa innanzi alla Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 6830 pubblicata il 16 marzo scorso ha rigettato il ricorso del tour operator, confermando la sentenza di secondo grado con la quale era stato condannato a pagare oltre al risarcimento per la perdita dell’orologio anche il risarcimento per la vacanza rovinata, per le lesioni patite durante l’aggressione fisica e per il costo dei giorni di ferie non goduti.

Infatti, ogni volta che le vacanze non si svolgono come previsto in base al contratto di viaggio stipulato e/o vi sia una difformità tra quanto concordato e acquistato e quanto realmente goduto, il soggetto responsabile dell’inconveniente (in questo caso il tour operator) sarà tenuto al risarcimento del danno patrimoniale (es. spese di vitto ed alloggio extra, prezzo pagato per trasporti previsti e non operati eccetera), ma sarà tenuto anche al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata.
Il danno da vacanza rovinata è il disagio psicofisico correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta, ovvero lo stress causato dal fatto che il periodo di vacanza logora e non rigenera.

Il periodo di svago e di riposo è un bene in sé che la legge ha deciso di tutelare: tutti abbiamo diritto ad una vacanza che sia realmente tale, un periodo di divertimento e/o relax che non deve trasformarsi in un'ulteriore fonte di stress o addirittura, come nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, uno shock per l’aver subito una violenta aggressione. Lo conferma appunto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6830 del 2017.


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