Nel caso esaminato dal Tribunale, un’associazione che si occupa di tutela dei disabili aveva proposto ricorso contro la società che si occupa del trasporto pubblico nel Comune di Vicenza, accusando la stessa di operare una discriminazione avverso le persone disabili, “in quanto i mezzi utilizzati per il trasporto non sono accessibili alle persone con disabilità motorie”.
L’associazione ricorrente aveva evidenziato, in particolare, che i mezzi pubblici “sono privi delle pedane estraibili che consentono alle persone costrette a muoversi su sedia a rotelle di salire e scendere dal mezzo in condizioni di autonomia e sicurezza e sono altresì privi dei sistemi di bloccaggio della carrozzina che assicurino al disabile, una volta salito sul mezzo, di viaggiare in sicurezza”.
Di conseguenza, l’associazione aveva chiesto che il Tribunale ordinasse alla società di cessare immediatamente tale condotta discriminatoria, predisponendo, entro termini congrui, degli strumenti tecnici idonei a consentire alle persone disabili di poter salire e scendere dagli autobus in condizione di sicurezza, autonomia e dignità.
Il Tribunale di Vicenza riteneva, in effetti, di dover dar ragione all’associazione ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Evidenziava il Tribunale, infatti, che nel contratto con cui il Comune di Vicenza aveva affidato alla società parte in causa la gestione del servizio di trasporto pubblico, era previsto “l’obbligo dell’affidatario di rispettare ogni obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile”.
Ebbene, osservava il Tribunale che, tra tali obblighi di legge, “vi è quello di non violare i diritti soggettivi degli utenti e tra i diritti degli utenti con disabilità vi è quello ‘di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi’ (Legge n. 104/92 art. 26)”.
Di conseguenza, secondo il Tribunale, il gestore del servizio di trasporto pubblico è tenuto a non pregiudicare i diritti soggettivi dei disabili e il “limite delle risorse economiche disponibili” non può valere a giustificare condotte illecite.
Osservava il Tribunale, peraltro, che “una maggiore attenzione alle esigenze degli utenti disabili avrebbe consentito di raggiungere risultati apprezzabili, nei termini sopra descritti, ben prima del deposito del ricorso in esame, senza necessità di interventi eccessivi o sproporzionati, e quindi nell’ambito di un ragionevole bilanciamento tra diritti dell’utenza in posizione di svantaggio ed esigenze di contenimento dei costi”.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Vicenza condannava la società di gestione del trasporto pubblico ad adottare, entro sei mesi, un “piano di rimozione delle discriminazioni in essere ai danni dei portatori di disabilità motoria”, avente ben precise caratteristiche, condannando la società stessa al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 6.000,00, a titolo di risarcimento del danno.