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Tatuaggio: in caso di infezione il risarcimento č dovuto solo se č provato il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie

Tatuaggio: in caso di infezione il risarcimento č dovuto solo se č provato il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da una donna, la quale aveva riportato un’infezione dopo l’esecuzione di un tatuaggio, in quanto, dagli accertamenti effettuati, era emerso che la stessa non aveva eseguito le cure che le erano state prescritte dal tatuatore.
Come noto, eseguire un tatuaggio può comportare gravi rischi per la salute, soprattutto se non vengono rispettate le fondamentali norme igienico-sanitarie.

Eventuali infezioni, tuttavia, possono essere anche responsabilità del soggetto stesso che ha deciso di farsi il tatuaggio, il quale, dunque, è tenuto a seguire le cure che gli vengano indicate dal tatuatore.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9648 del 5 maggio 2015, si è occupato di un interessante caso, in cui una donna aveva riportato una grave infezione al piede a seguito dell’esecuzione di un tatuaggio presso un Centro estetico, di cui aveva, successivamente, chiesto la condanna al risarcimento dei danni.

Osservava la donna, in particolare, che il tatuaggio era stato eseguito in assenza di adeguate condizioni igieniche e che non le era stata fornita alcuna informazione circa le possibili conseguenze derivanti dall’esecuzione del tatuaggio stesso.

Il titolare del Centro estetico aveva contestato la domanda risarcitoria della donna, evidenziando che l’infezione era stata dovuta al fatto che la donna non aveva seguito le cure che le erano state prescritte dopo l’esecuzione del tatuaggio.

Il Tribunale riteneva, in effetti, di dover rigettare la domanda risarcitoria svolta dalla donna.

Osservava il Giudice, in particolare, che l’esecuzione di un tatuaggio non può essere considerata una “attività pericolosa”, di cui all’art. 2050 cod. civ., in quanto la stessa, pur comportando un intervento invasivo, non ha quella “notevole potenzialità dannosa” di cui parla tale norma.

Evidenziava il Giudice, inoltre, che anche le linee guida del Ministero della Sanità descrivono l’esecuzione del tatuaggio come una pratica che può comportare dei rischi di infezioni, i quali, tuttavia, sono evitabili attraverso un’attenta igiene.

Secondo il Tribunale, dunque, occorreva verificare se, nel caso di specie, sulla base delle prove raccolte, poteva considerarsi esistente un comportamento negligente e imprudente del responsabile del Centro estetico, che avesse causato alla donna il danno lamentato.

In proposito, il Giudice osservava che i testimoni avevano riferito che la cabina nella quale venivano eseguiti i tatuaggi veniva sempre pulita con disinfettanti specifici e che venivano utilizzati degli strumenti monouso.

Dalla consulenza tecnica svolta in corso di causa, inoltre, era emerso che le lesioni riportate dalla donna non erano riconducibili alla cattiva esecuzione del tatuaggio o alle condizioni igieniche dei locali in cui il tatuaggio era stato praticato.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, il Giudice riteneva di dover rigettare la domanda risarcitoria svolta dalla donna, non essendo stata adeguatamente provata la responsabilità del Centro estetico nella causazione delle lesioni riportate a seguito dell’effettuazione del tatuaggio.


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