A beneficio del cittadino che si veda privato per più giorni del servizio della raccolta dei rifiuti è possibile ricorrere allo strumento della diffida al Comune, che può essere consegnata alternativamente a mani e debitamente protocollata o con una raccomandata a/r oppure con un’e-mail di posta elettronica certificata PEC. Questa dovrà contenere la precisa indicazione della zona ove avviene il disservizio, per quanto si è verificato o se perdura ancora e la data dell’ultima volta in cui è avvenuta la raccolta. L’intervento del Comune, data l’urgenza della situazione, deve essere tempestivo; generalmente nella diffida vengono dati un massimo di sette giorni lavorativi.
La situazione richiede poi l’intervento dell’ASL, l’azienda sanitaria, che una volta avvisata dovrà procedere a controlli sui luoghi, verificando la sussistenza di situazioni di pericolo per la salute pubblica, ovvero la presenza di animali randagi come ratti, gatti o cani e l’assenza di igiene.
Nell’ipotesi in cui la diffida non porti ai risultati sperati, ulteriore strumento nelle mani dei cittadini è rappresentato dall’esposto presso la Procura della Repubblica che con prove, quali foto o video, può dimostrare l’emergenza rifiuti e portare all’accertamento del reato.
Rimane in ogni caso la possibilità di avviare un giudizio civile nei confronti del Comune e/o contro la società che gestisce la raccolta dei rifiuti per ottenere un risarcimento del danno provocato dalle esalazioni di odori superiore alla normale tollerabilità, dalla presenza di animali e dal pericolo per la salute della cittadinanza.
Se il disservizio si verifica a lungo e vi sia prova che le disfunzioni siano imputabili al Comune la TARI, tassa sui rifiuti, deve essere obbligatoriamente ridotta fino ad un 40% rispetto alla misura ordinaria.
Nella recente ordinanza della Cassazione n. 2374/2023, si afferma che la riduzione della Tari non è una semplice facoltà del Comune ma un vero e proprio obbligo, a norma dell’art. 59, comma 4, D.lgs. 507/1993 sulla tassa rifiuti, secondo cui “il tributo è dovuto nella misura ridotta se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto nella zona di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta”.
Il servizio pubblico di nettezza urbana è riservato al Comune, che ne ha piena responsabilità, pertanto,
se il servizio non viene erogato come previsto, la TARI dovrà essere abbassata a patto che lo scostamento sia grave e perdurante senza vi sia un nesso di causalità tra la condotta e l’evento.
La riduzione non è un risarcimento per i danni causati dalla mancata raccolta dei rifiuti o una sanzione per il Comune, ma serve a ripristinare l'equilibrio impositivo tra le prestazioni erogate e i costi generali del servizio, che sono significativamente alterati in presenza di una situazione difforme dalle regole stabilite.
Il servizio insufficiente o inesistente determina la riduzione non inferiore al 60%, con conseguente pagamento del 40% del totale importo a norma di legge.
Questo sulla base di tre diverse motivazioni, ovvero: la distanza del punto di raccolta della spazzatura di oltre 300 metri in linea d’aria dal domicilio del contribuente, l’incapacità dei cassonetti di contenere tutti i sacchi dell’immondizia con conseguente deposito della spazzatura ai margini della strada per insufficienza dei raccoglitori e infine il servizio inefficiente, insufficiente, incostante effettuato in grave violazione della disciplina di riferimento. Lo sconto dell’80% dal pagamento dell’imposta rifiuti viene quindi pagato ogni qual volta vi sia negligenza e gravi disservizi nel servizio di raccolta della spazzatura, creando disagi e danni ai cittadini.