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Struttura sanitaria convenzionata: foro del consumatore?

Struttura sanitaria convenzionata: foro del consumatore?
Niente foro del consumatore per i giudizi tra paziente e struttura sanitaria.
Secondo le disposizioni del Codice del consumo, il foro del luogo di residenza del consumatore non si può applicare ai rapporti tra pazienti e strutture sanitarie, poiché non può ritenersi sorto un vero e proprio contratto se il soggetto si limita a versare esclusivamente alla struttura il corrispettivo per il godimento della camera di degenza.
Nello specifico, l'istanza era stata presentata di fronte al Tribunale di Catania quale foro del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u), del Codice del consumo. Il giudice dichiarava la sua incompetenza stante il principio sopra esposto in ragione dell'ambito pubblicistico in cui si era svolta la prestazione sanitaria e quindi non rientrate tra le ipotesi del Codice del consumo; scelta che non poteva essere fondata giuridicamente nemmeno nella marginale prestazione patrimoniale richiesta dal paziente in relazione alla camera.

Gli attori hanno proposto regolamento di competenza di fronte alla Cassazione al fine di veder dichiarato il rapporto di natura privata tra paziente e chirurgo instaurato prima del ricovero. Il predetto rapporto si era svolto all'interno della struttura sanitaria privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale ed era stato versato un corrispettivo per la stanza che poteva configurare un rapporto di natura contrattuale, attestando così lo scopo di profitto dell'attività svolta dalla struttura sanitaria e dallo stesso medico.

La Cassazione, nella sua decisione, conferma la correttezza del ragionamento operato dalla Corte territoriale. Infatti il foro del luogo di residenza del consumatore è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e struttura ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.

L'organizzazione sanitaria si basa su un principio di territorialità, ma ciò non limita l'assistito alla scelta di una specifica struttura, potendo bensì scegliere fra le altre presenti sul territorio nazionale. Ciò comporta che, se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente allora verrebbe meno la ratio dell'art. 33 comma 2, lett. u), del Codice del consumo. Inoltre la struttura sanitaria non opera per fini di profitto e, pertanto, non si può qualificare come imprenditore o professionista.
Inoltre appariva chiaro che la prestazione patrimoniale si era limitata solo al corrispettivo per il godimento della camera di degenza, essendo rimasti a carico del servizio sanitario pubblico tutti gli oneri economici connessi all'esecuzione della principale presentazione chirurgica e medica dei sanitari della struttura, oltre che quelle connesse alle attività di supporto.
Gli Ermellini hanno precisato, oltretutto, che esiste la possibilità che le prestazione rese in ambito sanitario vengano attratte nella competenza del foro del consumatore, ammettendo così che ciò possa realizzarsi esclusivamente nel caso in cui trai due soggetti sia intercorsi un vero e proprio contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle procedure del S.S.N., con addebito dei costi delle procedure sanitarie e delle prestazioni rese dagli altri medici della struttura, considerando che la struttura di pone nei confronti dell'utente come professionista.
In conclusione, non può ritenersi venuto in essere un vero e proprio contratto se il paziente si limita a versare il corrispettivo del godimento della camera di degenza. Pertanto, la struttura non si è posta nella posizione del professionista, circostanza che invece sarebbe stata decisiva ai fini dell'applicazione delle norme relative al c.d. foro del consumatore. Il regolamento di competenza è stato, così, rigettato.


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