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Spese sanitarie, puoi detrarle anche se le paga l’assicurazione, ma con alcuni limiti, ecco quali: sentenza Cassazione

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Spese sanitarie, puoi detrarle anche se le paga l’assicurazione, ma con alcuni limiti, ecco quali: sentenza Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto alla detrazione delle spese sanitarie è riconosciuto anche quando il pagamento è effettuato direttamente dalla compagnia assicurativa, a condizione che il premio non sia detraibile né deducibile, chiarendo che il meccanismo di pagamento non influisce sulla detrazione fiscale
Con la sentenza n. 30611/2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa all’interpretazione dell’art. 15 del T.U.I.R., comma 1, lett. c), nella parte in cui disciplina il diritto alla detrazione delle spese sanitarie.
In particolare, la norma stabilisce che “si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo”.
Il principio generale prevede che le spese mediche possano beneficiare di una detrazione fiscale del 19%, a condizione che siano state effettivamente sostenute dal contribuente e che l’onere rimanga a suo carico. Questi requisiti risultano soddisfatti allorquando è il contribuente a provvedere direttamente al pagamento della spesa sanitaria.
Tuttavia, può accadere che lo stesso abbia stipulato un’assicurazione sanitaria, con la conseguenza che le spese vengono successivamente rimborsate dalla compagnia assicurativa.

In tale circostanza, pur avendo sostenuto il costo iniziale, il contribuente non può considerare l’onere come effettivamente rimasto a suo carico. Questo potrebbe, in teoria, precludere il diritto alla detrazione.
Tuttavia, la normativa introduce un’eccezione: l’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR stabilisce che la detrazione è comunque riconosciuta anche nei casi in cui la spesa venga rimborsata da una polizza assicurativa, purché il premio versato per tale polizza non sia né detraibile né deducibile dal reddito del contribuente.
La situazione però si potrebbe complicare quando, a sostenere la spesa sanitaria, non è il contribuente bensì direttamente la compagnia assicurativa. Ciò infatti accade piuttosto di frequente, dal momento che molte polizze sanitarie moderne prevedono il pagamento diretto delle prestazioni, evitando così che il beneficiario debba anticipare l’importo e attendere il rimborso. Tale modalità di copertura si distingue nettamente dal semplice rimborso, poiché in questo caso il contribuente non sostiene direttamente il costo, né l’onere rimane formalmente a suo carico.

Il caso esaminato - e oggetto di pronuncia della Suprema Corte - riguardava una controversia tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate, che aveva negato la detrazione fiscale. La Commissione Tributaria Provinciale, investita della questione, aveva confermato la decisione dell’amministrazione finanziaria, respingendo il ricorso del contribuente.
La Corte di Cassazione però ha accolto le argomentazioni del ricorrente, riconoscendo il diritto alla detrazione anche nei casi in cui il pagamento della prestazione sanitaria venga effettuato direttamente dalla compagnia assicurativa.

Secondo la Suprema Corte, il legislatore, con la previsione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR ha inteso agevolare il contribuente che si assume l’onere economico delle cure sanitarie, evitando che tali costi ricadano sul servizio sanitario nazionale.
Questo principio trova applicazione anche quando la spesa è coperta da un’assicurazione privata, purché il premio versato per la polizza non sia né detraibile né deducibile.
Inoltre, la Cassazione sottolinea che il meccanismo di pagamento – diretto da parte della compagnia assicurativa o con successivo rimborso al contribuente – è irrilevante ai fini fiscali. Infatti, in entrambi i casi, la spesa resta a carico dell’assicurazione in forza del contratto stipulato, con il conseguente alleggerimento del servizio sanitario nazionale, mentre il contribuente resta gravato dalpremio assicurativo, che non può essere portato in deduzione o in detrazione.


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