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Una semplice discussione non giustifica il licenziamento

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Una semplice discussione non giustifica il licenziamento
Il licenziamento è legittimo solo se si verifica un inadempimento di tale gravità da minare la fiducia del datore di lavoro nei successivi adempimenti o una grave insubordinazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1315 del 19 gennaio 2017, si è occupata di un altro interessante caso in materia di diritto del lavoro e di legittimità del licenziamento.

In particolare, se un lavoratore discute animatamente con il proprio superiore, il licenziamento può considerarsi legittimo?

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale aveva annullato il licenziamento per giusta causa che era stato intimato ad un lavoratore, per il rifiuto di quest’ultimo “di svolgere l'attività ordinata dal capoturno e per tono minaccioso usato nei confronti del responsabile dello stabilimento”.

Secondo la Corte d’appello, in particolare, “non poteva ritenersi raggiunta la prova dell'insubordinazione ad un ordine del capoturno, risultando svolta - dal B. - l'attività ordinata” e “gli elementi istruttori raccolti avevano unicamente dimostrato l'insorgenza di una animata discussione tra B. e il responsabile di stabilimento, con uso di "toni inurbani" nei confronti del superiore”.

Di conseguenza, la condotta del lavoratore non poteva essere considerata così grave da giustificare il licenziamento, dal momento che non si era realizzatonè un inadempimento di tale gravità da minare la fiducia del datore di lavoro nei successivi adempimenti nè una grave insubordinazione”.

Ritenendo la decisione ingiusta, la società datrice di lavoro decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado ad essa sfavorevole.

Secondo la ricorrente, in particolare, la Corte d’appello non avrebbe correttamente applicato l’ art. 2119 c.c. e l’art. 3 della legge n. 604 del 1966, trascurando “che i reiterati, sprezzanti ed offensivi comportamenti del B. avevano compromesso il vincolo fiduciario e dovevano essere valutati complessivamente”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla società datrice di lavoro, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Nel caso di specie, infatti, la Corte d’appello aveva adeguatamente esaminato le condotte poste in essere dal lavoratore, evidenziando che le stesse non erano state di gravità tale da giustificare il licenziamento.

La Corte d’appello, infatti, aveva osservato che vi era stata solo “una animata discussione” tra il lavoratore e il proprio superiore ma che, molto probabilmente, questa reazione era “conseguita ad un rimprovero ritenuto eccessivo”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, confermando integralmente la sentenza di secondo grado e condannando la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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