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Scuola, da oggi la settimana corta di 5 giorni è legittima, lo ha deciso il Tar Veneto: ecco da quando potrebbe partire

Scuola, da oggi la settimana corta di 5 giorni è legittima, lo ha deciso il Tar Veneto: ecco da quando potrebbe partire
Se la scuola opta per la settimana corta, i genitori si possono opporre? Scopri la pronuncia del TAR Veneto
Il tema della "settimana corta" è molto dibattuto, in particolare per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Difatti, spesso si discute di seguire l'idea di altri paesi e di adottare un modello che permetta di migliorare l'equilibrio tra vita privata e lavoro.

Recentemente, invece, il TAR Veneto si è pronunciato su una questione relativa alla settimana corta in ambito scolastico.

In particolare, nel caso posto all'attenzione del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, in una scuola, il Consiglio di Istituto aveva emesso una deliberazione che andava a modificare il piano triennale dell’offerta formativa 2022/2025, stabilendo l'adozione, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, della settimana corta a cinque giorni per l’intero Istituto.
Con tale delibera veniva quindi previsto che, a partire dal prossimo anno scolastico, l’orario delle “classi residuali a sei giorni” sarebbe stato riorganizzato su cinque giorni.

Alcuni genitori degli alunni, però, avevano impugnato tale delibera, sostenendo di aver maturato un legittimo affidamento a mantenere l’orario scolastico distribuito su sei giorni alla settimana per tutti gli anni del percorso scolastico, ossia cinque anni per la scuola primaria e tre anni per la scuola secondaria. Inoltre, tali genitori specificavano di aver già manifestato la contrarietà al passaggio alla settimana corta, sia in occasione di incontri con la Dirigente scolastica, sia mediante missive indirizzate all’Istituto.

Il TAR Veneto, quindi, si è pronunciato sulla questione con la recente sentenza n. 575 del 25.03.2024.

In particolare, in tale pronuncia, il Tribunale ha sottolineato che la posizione giuridica fatta valere dai ricorrenti non è di diritto soggettivo, al quale dovrebbe corrispondere l’obbligo dell’Istituto di mantenere l’orario scolastico su sei giorni a settimana, ma di interesse legittimo, venendo in rilievo l’esercizio, da parte dell’istituzione scolastica, del potere conferitole dalla legge.

Nella sentenza, il TAR richiama alcune norme. In particolare, evidenzia che, ai sensi dell’ art. 1, comma 12, della L. 13 luglio 2015 n. 107, le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa, che contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano, ai sensi della norma, può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, così come modificato dall’ art. 1, comma 14, della L. 13 luglio 2015 n. 107, invece, è previsto che ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Sempre sulla base di tale norma, ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.
Sulla base dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, invece, l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

Ebbene, il TAR Veneto evidenzia altresì che, in materia scolastica, gli atti di programmazione costituiscono atti con finalità generali e contenuto altamente discrezionale, come tali non sindacabili in sede di legittimità se non in presenza di vizi procedimentali e/o di carenze logiche e motivazionali. Viene sottolineato, inoltre, che l'obbligo di motivare le scelte pianificatorie ivi espresse è adeguatamente e sufficientemente soddisfatto con l'indicazione dei criteri generali e di massima che presiedono alla redazione degli stessi.

Di conseguenza, secondo il TAR, la decisione dell’Istituto di adottare la settimana corta riguarda il merito dell’azione amministrativa e, come tale, non può essere sindacata in sede giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità.

Ebbene, alla luce delle norme sopra indicate in tema di autonomia organizzativa degli istituti scolastici e in tema di revisione annuale del piano triennale dell’offerta formativa, il TAR evidenzia che non può essere riconosciuto un affidamento giuridicamente rilevante al mantenimento dell’articolazione dell’orario su sei giorni alla settimana per tutto il percorso scolastico. Inoltre, sottolinea altresì che l’esercizio del potere decisionale del Consiglio di Istituto, in ordine alla variazione della calendarizzazione delle lezioni, non è vincolato dal previo assenso della maggioranza dei genitori.
Pertanto, secondo il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, la delibera che istituisce la settimana corta è legittima, non rilevando il parere dei genitori in merito.


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