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Manca il permesso di costruire: il progettista è responsabile

Manca il permesso di costruire: il progettista è responsabile
E' configurabile la responsabilità del progettista in caso di realizzazione di interventi edilizi necessitanti il permesso di costruire ma eseguiti invece in base ad una denuncia di inizio attività.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 9058 del 28 febbraio 2018, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di abusi edilizi e di responsabilità del progettista.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista tre soggetti (rispettivamente, proprietario di un immobile, progettista e direttore dei lavori), che erano stati condannati, sia in primo che in secondo grado, per un abuso edilizio (art. 44 D.P.R. n. 380/2001).

Ritenendo la decisione ingiusta, gli imputati avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo i ricorrenti, in particolare, l’opera edilizia oggetto di contestazione “doveva considerarsi di natura precaria e in quanto tale autorizzata dalla D.I.A.”.

A detta dei ricorrenti, inoltre, anche se l’opera in questione non era pienamente corrispondente al progetto, la stessa rientrava, comunque, nella nozione di “opera amovibile e temporanea”, di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e, pertanto, non richiedeva il rilascio di alcun permesso di costruire.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dagli imputati, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che il giudice del precedente grado di giudizio aveva adeguatamente e logicamente motivato la propria decisione, rilevando come la struttura realizzata dagli imputati fosse “completamente chiusa su tutti i lati, munita di vere e proprie finestre, destinata a servizio dell’adiacente servizio commerciale”.

Evidenziava la Corte, inoltre, che, la documentazione fotografica prodotta in corso di causa dimostrava inequivocabilmente “che la struttura realizzata non solo non poteva essere edificata con il rilascio della semplice D.I.A. ma non era per nulla un’opera precaria”.

Precisava la Cassazione, in proposito, che non può definirsi “né amovibile né precaria una struttura di grandi dimensioni realizzata nel cortile davanti all’esercizio commerciale gestito dal C. funzionalmente destinato ad ospitare i clienti”.

Di conseguenza, nel caso di specie, poiché mancava il titolo abilitativo del permesso di costruire, la Corte d’appello aveva, correttamente, ritenuto applicabile l’art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Rilevava, infine, la Cassazione, che “il progettista e direttore dei lavori risponde del reato edilizio, quando la sua opera non si è limitata alla progettazione ma è andata oltre”.

Come evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28267 del 2008, infatti, “in tema di reati edilizi, è configurabile la responsabilità del progettista in caso di realizzazione di interventi edilizi necessitanti il permesso di costruire, ma eseguiti in base ad una denuncia di inizio attività”, dal momento che “l’attestazione del progettista di conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti comporta l’esistenza in capo al medesimo di un obbligo di vigilanza anche nel corso dell’esecuzione dei lavori”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dagli imputati, confermando integralmente la sentenza impugnata.


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