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Risarcimento danni grandine e maltempo alla casa in affitto: chi deve pagare, il proprietario o l段nquilino?

Risarcimento danni grandine e maltempo alla casa in affitto: chi deve pagare, il proprietario o l段nquilino?
Se l’immobile in affitto subisce danni a causa del maltempo, le spese sono a carico del proprietario o dell’inquilino?
Le forti grandinate e le piogge intense hanno martoriato il nord Italia nell’ultima settimana, provocando molti danni a numerose abitazioni ed edifici. Se vivi in affitto e il tuo immobile ha subito danneggiamenti, avrai sicuramente un dubbio: i danni causati dal maltempo devono essere pagati dall’inquilino o dal proprietario di casa?

Nel caso di immobile in affitto, tutto dipende da cosa stabilisce il contratto di locazione.

Se il contratto non stabilisce nulla al riguardo, allora è l’inquilino che dovrà accollarsi la spesa dei danni causati dal maltempo. Pertanto, le riparazioni saranno a carico suo e non del proprietario di casa.

Il discorso è diverso e più complesso se il contratto fa espressamente riferimento ai danni causati da terzi e da eventi avversi.
Infatti, tra gli eventi avversi bisogna ricomprendere anche gli eventi naturali causati dal maltempo come le intense grandinate o le tempeste di pioggia degli ultimi giorni.

Nel caso in cui il contratto faccia riferimento agli “eventi avversi”, sarà l’inquilino a dover dare la prova al proprietario di casa che i danni non sono stati causati da lui, ma dall’evento atmosferico.
Se l’inquilino non dimostra al proprietario di casa che il danno non è stato causato da sua colpa, allora egli sarà costretto a rispondere dei danni personalmente, anche economicamente.
Al contrario, se l’inquilino prova che il danno è conseguenza del maltempo, allora dovrà essere il proprietario a provvedere ad effettuare le necessarie riparazioni e ristrutturazioni.

Indipendentemente dai danni provocati da eventi naturali causati dal maltempo, l’inquilino dovrà farsi carico del costo dei danni e del relativo risarcimento al proprietario nel caso di deterioramento anomalo dell’immobile.
Difatti, il proprietario ha diritto a che il suo appartamento gli sia riconsegnato nelle condizioni in cui esso era al momento in cui lo aveva dato in affitto. Quindi, se l’inquilino lascia l’immobile nel degrado totale, il proprietario può chiedere il risarcimento del danno al conduttore (cioè, all'inquilino).

Ancora, l'inquilino dovrà pagare anche i danni dovuti alla mancata manutenzione dell’appartamento. Infatti, occorre sapere che, in capo al conduttore, ricade anche la "piccola" manutenzione ordinaria: ossia, quando questa richiede un costo non eccessivo, sarà onere dell'inquilino provvedere e, quindi, nel caso di mancata diligenza nel conservare la casa, sarà suo dovere risarcire.

Al contrario, quando le spese di manutenzione ordinaria sono eccessivamente gravose per l’inquilino, queste spettano al proprietario. Al proprietario spetta anche il costo degli interventi di manutenzione straordinaria.

In sintesi, l'inquilino deve risarcire i danni in questi casi:
  1. eventi avversi e terze persone (salvo che, come detto, egli provi che il danno non è dipeso da lui);
  2. danni da mancata piccola manutenzione;
  3. deterioramento non normale e danni da mancata diligenza.

Invece, quando è il proprietario a dover risarcire per danni all'abitazione?

Se il proprietario consegna all'inquilino un immobile con delle carenze (si parla di "vizi" dell'immobile) e l’inquilino le nota, egli ha l’obbligo di avvertire il proprietario affinché quest’ultimo risolva il problema, sostenendo in prima persona le spese per le opportune riparazioni. Quindi, il proprietario dovrà sempre risarcire l'inquilino per i danni provocati da quei vizi della casa che ha tenuto nascosti.


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