La rigidità di questo sistema ha rischiato di travolgere una professionista della medicina generale, vittima di un errore amministrativo paradossale commesso dalla propria Azienda Sanitaria Provinciale. Per una svista nel sistema di inquadramento, la dottoressa è stata registrata come pediatra, ricevendo per tutto il 2024 compensi sensibilmente superiori a quelli dovuti per la sua reale categoria. Al termine dell’anno d’imposta, la somma totale percepita ha sforato il limite legale di 85.000 euro. Questa circostanza ha fatto discutere sul se un errore altrui possa determinare la condanna di un professionista a pagare più tasse per gli anni a venire.
In un primo momento, l’Agenzia delle Entrate ha reagito con una chiusura totale. Attraverso la risposta n. 26 del 10 febbraio 2026, l’Ufficio ha ribadito che il principio di cassa non ammette deroghe. Secondo questa impostazione, rileva soltanto il momento in cui il denaro entra nelle tasche del lavoratore, rendendo superflua la successiva restituzione o la dimostrazione dell'errore materiale. Questa posizione puniva il contribuente per una negligenza del sostituto d'imposta su cui il professionista non aveva alcun potere di controllo diretto.
Tuttavia, con la risposta 68 del 6 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha cambiato orientamento, stabilendo che, quando il superamento della soglia è causato da somme percepite per sbaglio e poi restituite, il professionista non deve essere escluso dal regime forfettario. Se il professionista è in grado di documentare che il maggior reddito è frutto di una svista contabile di terzi e dimostra di aver agito con tempestività per restituire il denaro in eccesso, non si tiene conto di quel surplus ai fini del calcolo del limite degli 85.000 euro.
Il contribuente non può limitarsi ad accettare passivamente il denaro, ma deve segnalare l'anomalia al committente e procedere alla restituzione materiale delle somme. Nel caso del medico, la segnalazione tempestiva all’Asp e il ricalcolo delle spettanze corrette hanno costituito prova concreta e sufficiente dell'errore. Inoltre, una volta che l'ente responsabile dell'errore ha provveduto a emettere una Certificazione Unica rettificata, il lavoratore autonomo può presentare formale istanza di rimborso da indirizzare agli uffici territoriali.