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Ha qualche valore la cambiale nulla per mancata indicazione di luogo e data di emissione?

Ha qualche valore la cambiale nulla per mancata indicazione di luogo e data di emissione?
La Corte di Cassazione ha precisato che la cambiale nulla, ma sottoscritta, può valere come promessa unilaterale di pagamento, anche se non è indicato il beneficiario.
Se nella cambiale non sono indicate la data e il luogo di emissione, la stessa è totalmente priva di valore?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17850 del 19 luglio 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un altro soggetto, del quale era creditore in virtù di cinque cambiali che erano rimaste insolute.

Il debitore aveva proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, evidenziando che le cambiali azionate erano nulle, in quanto non indicavano la data e il luogo di emissione.

L’oppponente affermava inoltre, che la firma che figurava apposta sulle cambiali non era sua e che non aveva mai avuto alcun rapporto con il presunto creditore.

Il Tribunale, pronunciatosi in primo grado, dopo aver accertato l’autenticità delle sottoscrizioni delle cambiali, accoglieva l’opposizione proposta solo con riferimento al criterio di determinazione degli interessi legali, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’opponente a pagare al creditore la somma di quasi Euro 13.000.

La sentenza veniva confermata dalla Corte d’appello, la quale evidenziava che le cambiali azionate, anche se nulle per la mancata indicazione della data e del luogo di emissione, valevano comunque come “promesse di pagamento”, dal momento che erano state sottoscritte dal debitore.

Ritenendo la decisione ingiusta, il debitore decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, in particolare, i giudici dei precedenti gradi di giudizio non avrebbero correttamente applicato l’art. 1988 cod. civ. e che le dichiarazioni contenute nelle cambiali non potevano ritenersi indirizzate al presunto creditore.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

La Cassazione confermava, infatti che la cambiale nulla può essere fatta valere, comunque, come atto contenente una “promessa unilaterale di pagamento”, anche quando non sia indicato il beneficiario.

Secondo la Cassazione, inoltre, ai sensi dell’art. 1988 c.c., nel caso in cui venga azionata una cambiale nulla, spetta al debitore dimostrare l’inesistenza del rapporto fatto valere o che l’obbligazione è stata già estinta.

Nel caso di specie, invece, la consulenza tecnica effettuata in corso di causa aveva confermato che le firme apposte sulle cambiali erano quelle del ricorrente, il quale non aveva adeguatamente dimostrato l’inesistenza del rapporto sottostante o l’avvenuta estinzione delle obbligazioni nascenti dalle cambiali stesse.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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