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Il presunto padre rifiuta di sottoporsi al test del DNA senza motivo? Implicito riconoscimento della paternità stessa

Famiglia - -
Il presunto padre rifiuta di sottoporsi al test del DNA senza motivo? Implicito riconoscimento della paternità stessa
Può accadere, come noto, che il padre rifiuti di riconoscere il figlio.
Esiste, in ogni caso, uno strumento a disposizione del figlio che gli consente di ottenere una sentenza che dichiari la cosiddetta paternità naturale e attesti che il soggetto in questione è il padre biologico di chi ha proposto la domanda.

Solo una volta accertata la paternità naturale si può ritenere sussistente un “rapporto di filiazione naturale”, che può far sorgere il diritto del figlio ad ottenere il pagamento di una somma periodica a titolo di mantenimento.

Ovviamente il procedimento in questione richiede che siano effettuati determinati accertamenti, allo scopo di verificare che effettivamente il figlio è nato da quel determinato soggetto e, come facilmente intuibile, il modo più sicuro per scoprire se siamo figli di chi affermiamo essere nostro
genitore, è la sottoposizione dello stesso al test del DNA.
Occorre chiedersi, tuttavia, se il soggetto al quale sia richiesto di sottoporsi al test sia obbligato a farlo oppure no.

La Corte di Cassazione si è pronunciata sull’argomento con la sentenza n. 23296/2015, nella quale si possono trovare alcune interessanti precisazioni.
Nel caso esaminato dalla Corte, era stata avanzata una domanda di dichiarazione di paternità naturale e il presunto padre aveva rifiutato di sottoporsi ai prelievi necessari per l’effettuazione del test del DNA, senza fornire precise giustificazioni.
Questo comportamento veniva valutato dal giudice di primo grado al momento della decisione, tanto che lo stesso veniva considerato un notevole indizio della effettiva paternità.
Il Tribunale, quindi, dichiarava la paternità naturale in capo al soggetto in questione.
Veniva, successivamente, proposto appello e la Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.
La sentenza veniva quindi sottoposta al terzo grado di giudizio ma anche la Corte di Cassazione riteneva di confermare le precedenti decisioni.

La Corte di Cassazione, nel motivare questa decisione, si richiama ad altre precedenti sentenze emesse sull’argomento, le quali hanno ribadito come il fatto di rifiutarsi di effettuare il test del DNA, rappresenti un comportamento che certamente può essere preso in considerazione e valutato dal giudice nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di paternità o maternità naturale.
In particolare, con la sentenza n. 6025/2015, la Corte ha affermato che “ nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di cosi elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda”.

Ma non si tratta di una pronuncia isolata: anche nel 2012 la Corte aveva affermato, infatti, che “il rifiuto ingiustificato da parte del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti” (Cass. civ., sentenza n. 12971/2012).

La Corte precisa, inoltre, che non si può ritenere irrilevante il fatto che il presunto padre si sia semplicemente limitato a non presentarsi al test, senza nemmeno effettuare delle specifiche contestazioni in merito.
Secondo la Corte, infatti, proprio “la non contestazione in un giudizio di accertamento di paternità non può non consistere nel consapevole riconoscimento della paternità”.
Al contrario, non sarebbe stato decisivo il solo fatto di aver ammesso di aver avuto dei rapporti sessuali con la madre di chi ha agito per ottenere la dichiarazione; tale ammissione avrebbe solo valore indiziario.
In conclusione, la Corte ritiene che il rifiuto di sottoporsi al test, in assenza di una specifica contestazione, comporta necessariamente che tale comportamento venga interpretato come un “consapevole riconoscimento della paternità


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