L'aria di mare, si sa, è un toccasana per la salute, ma chi va in spiaggia lo fa soprattutto per abbronzarsi. Al sole, la parola d'ordine è protezione, ma soprattutto le donne le provano tutte per ottenere la tintarella sperata.
In molte, per evitare i segni del costume, decidono di esporsi al sole in
topless.
Si tratta, ovviamente, di una scelta personale, ma vien da chiedersi se si tratti di un comportamento legale.
Non esistono delle normative specifiche in tema di topless al mare, tuttavia ci si domanda se prendere il sole a seno scoperto possa integrare alcune delle fattispecie previste dal nostro Codice Penale.
In particolare, l'art.
726 del Codice Penale prevede la fattispecie di
atti contrari alla pubblica decenza.
Con il d.lgs. 15 gennaio 2016, tale
reato è stato depenalizzato, divenendo illecito amministrativo.
La Corte Costituzionale, con la recente sentenza 9 marzo - 14 aprile 2022, n. 95 è intervenuta sul quantum della sanzione.
Ma il topless può essere considerato contrario alla pubblica decenza? Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, no.
Difatti, già con con
sentenza del 18 novembre 1978, la Corte di Cassazione ha escluso che il seno scoperto in spiaggia potesse offendere la pubblica decenza, distinguendolo dal nudo integrale, sconveniente e non discreto.
Di conseguenza, prendere il sole in topless di sicuro non vi metterà a rischio di ricevere una sanzione amministrativa ai sensi dell'art.
726 del Codice Penale.
E per quanto riguarda, invece, il
reato di
atti osceni in luogo pubblico?
In primo luogo, bisogna chiarire che anche tale fattispecie è stata in parte depenalizzata in illecito amministrativo.
Residua l'ipotesi di
reato, punito con la
reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
L'art.
527, comma 3 del Codice Penale prevede, infine, che se il fatto avviene per
colpa (diritto penale), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 51 a euro 309.
L'art.
529 del Codice Penale, inoltre, ci dà una definizione di
atto osceno, ossia quello che, secondo il comune sentimento, offende il pudore.
Ma, quindi, prendere il sole in topless può considerarsi contrario al senso del pudore? Ebbene, se non è accompagnato da atteggiamenti di natura sessuale, no.
Difatti, secondo la Corte di Cassazione, che ha chiarito ciò con la sentenza n. 37395/2004, sono da considerarsi atti osceni quelli che presentino una connotazione erotica e sessuale o che siano finalizzati a provocare reazioni di turbamento e disagio.
Di conseguenza, se ci si limita a stendersi al sole a seno nudo, non si rischia alcuna sanzione amministrativa, né si rischia di commettere un
reato quando in spiaggia, come è probabile, vi siano dei bambini.
Il topless è quindi perfettamente legale, in quanto non offende la pubblica decenza e non può essere considerato atto osceno, a meno che non assuma le connotazioni sessuali di cui si è detto.