Il decreto legislativo n. 231 del 2007 infatti, al fine di combattere l’evasione fiscale ed il riciclaggio di denaro sporco (queste almeno le ragioni ufficiali), prevede la limitazione nell’uso del contante ed, in particolare, la disposizione contenuta all’art. 49 del decreto citato, aggiornata dalla Legge di Stabilità del 2016, sancisce che solo per i trasferimenti di denaro fino ad Euro 2.999,99 è possibile utilizzare il contante liberamente. E' invece obbligatorio, da Euro 3.000,00 in su, ricorrere a strumenti di pagamento che traccino lo spostamento delle somme di denaro coinvolte (come ad esempio assegni e bonifici bancari).
La norma prevede, quindi, l'espresso divieto di trasferimento del denaro, indipendentemente dal titolo, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a Euro 3.000,00.
Ma quali sanzioni sono previste in caso di violazione dell’obbligo di legge? E chi i destinatari?
Occorre innanzitutto specificare che non si tratta di sanzioni di carattere penale, ma di natura amministrativa, che potranno essere irrogate in percentuale (variabile dall’1% al 40%) calcolato sull’importo della somma trasferita.
Per quel che concerne i destinatari delle sanzioni, la norma di legge non è chiara, ed appare, anzi, molto generica. Appare lecito ritenere che queste potranno colpire (in via autonoma o congiunta) sia chi paga sia chi riceve (denaro contante per somme superiori ad Euro 3.000,00).
In ogni caso l’accertamento delle operazioni suddette non è affatto semplice ed infatti l’unica possibilità di “scoprire” le infrazioni è rappresentata dai casi in cui le parti abbiano sottoscritto documentazione (si pensi ad una quietanza di pagamento) attestante lo “scambio” di somme al di sopra della soglia prevista dalla legge.