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Etichettatura dei prodotti alimentari ed ortofrutticoli: alcune precisazioni

Etichettatura dei prodotti alimentari ed ortofrutticoli: alcune precisazioni
Come noto, l'etichetta dei prodotti alimentari fornisce tutta una serie di indicazioni relative alle caratteristiche fondamentali dei prodotti stessi, le quali devono essere necessariamente rese pubbliche nel momento in cui il prodotto viene portato sul mercato e messo in vendita.
Ci sono una serie di principi generali che devono essere rispettati in tema di etichettatura.
In particolare, l’etichetta deve risultare (I) chiara e facilmente comprensibile dal consumatore medio, che non deve avere dubbi sulle caratteristiche del prodotto nel momento in cui procede all’acquisto; (II) di facile lettura, in modo da risultare immediatamente comprensibile; (III) indelebile e, quindi, non cancellabile.

Le informazioni riportate sull'etichetta, inoltre, devono essere veritiere e non ingannevoli.
Non è ammesso, infatti, che l’etichetta attribuisca al prodotto delle caratteristiche che, in realtà, sono inesistenti.

Le informazioni contenute nell’etichetta, infatti, hanno lo scopo di consentire una vera e propria tracciatura del prodotto acquistato, con la possibilità di individuare i diversi livelli di produzione e distribuzione al quale lo stesso è stato sottoposto.

Va osservato che le norme dettate in tema di etichettatura non si applicano solo ai prodotti destinati all’acquisto da parte consumatore finale, ma anche a quei prodotti che vengono forniti dalle collettività o alle collettività, nonché quelli che siano forniti da imprese di trasporto e quelli che siano venduti a distanza.

In particolare, accanto ad alcune indicazioni di natura obbligatoria (la denominazione, gli ingredienti, il peso netto o la quantità, il termine di conservazione, la denominazione del fabbricante o il marchio depositato, la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, il volume alcolometrico effettivo, le modalità di conservazione, il luogo di origine, le caratteristiche nutrizionali, l’eventuale presenza di allergeni), c’è anche la possibilità di inserire informazioni ulteriori e facoltative, le quali, tuttavia, non possono occupare lo spazio destinato alle informazioni obbligatorie.

Una disciplina specifica è prevista, poi, con riferimento ai prodotti ortofrutticoli (venduti, ad esempio, al mercato) che, essendo destinati, per loro natura, ad essere distribuiti "freschi", richiedono delle maggiori attenzioni.

In particolare, l’imballaggio dei prodotti ortofrutticoli deve contenere tutta una serie di indicazioni, (come l'identificazione dell'imballatore, la natura del prodotto, la varietà del prodotto, la sua origine, le caratteristiche commerciali, l'eventuale marchio, nonché l'eventuale presenza di allergeni o additivi).

E se i prodotti non vengono imballati (si pensi, ad esempio, ai prodotti esposti sui banchi del mercato)?
In questo caso, il rivenditore deve obbligatoriamente esporre un cartello informativo, in cui risultino indicati varietà, origine e categoria del prodotto offerto.
Nel caso in cui, poi, il prodotto sia stato in qualche modo trattato (ad esempio, sia stato sbucciato o tagliato), è necessario, anche che il rivenditore indichi gli ingredienti e il termine minimo di conservazione (si pensi, per fare un esempio, alle verdure in busta o in vaschetta, o ai minestroni pronti o alle insalate pronte).

Sarà, inoltre, possibile indicare sull'etichetta o sul cartello eventuali riconoscimenti di qualità, come la Denominazione di Origine Protetta o l'Indicazione Geografica Protetta.

Dal punto di vista delle sanzioni, va osservato come, in caso di violazione delle norme dettate in materia di circolazione del prodotto, la multa va dai 550 ai 15.500 euro.
Tuttavia, in caso di mancanza indicazione di una delle informazioni obbligatorie, la sanzione può salire fino a 18.000 euro ed arrivare anche a 40.000 euro, in caso di violazione di norme dettate in tema di pratiche commerciali scorrette.
In particolare, gli accertamenti del caso verranno effettuati dagli organi di vigilanza autorizzati (vale a dire, le Aziende Sanitarie Locali, le Agenzie ambientali delle regioni (Arpa), il Nucleo antisofisticazioni, l'Ispettorato controllo qualità e l'Autorità garante della concorrenza del mercato), mentre le sanzioni verranno applicate direttamente dalle Regioni o dalle Province interessate.


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