L’uomo che ricorre in Cassazione a seguito della condanna nei giudizi precedenti, contesta l’assenza della continuità nella condotta e del dolo, ritenuti indispensabili per integrare il suddetto reato. Inoltre, sostiene che è errato ritenere che all’interno di un rapporto conflittuale si possa pretendere il rispetto dell’obbligo di fedeltà. Pertanto, le relazioni intrattenute dall’imputato con terze persone non possono essere considerate umilianti o offensive.
La Cassazione con la sentenza numero 41568/2022 non condivide nella maniera più assoluta la tesi del ricorrente, rigettando il ricorso perché inammissibile. Il Supremo Giudice ritiene siano state provate le condotte vessatorie dell’imputato nei confronti della vittima, reiterate nel corso della loro storia. La vittima ha subito pesanti ingiurie derivanti dalla frequenza, addirittura ostentata, di relazioni con altre donne, a cui si è accompagnato il disprezzo manifesto nei suoi confronti.
All’interno di una relazione stabile tali condotte sono considerate lesive della dignità e del necessario rispetto reciproco.
Per concludere, la conflittualità del rapporto non fa cadere l'obbligo di reciproca fedeltà così come devono permanere la reciproca lealtà e la fiducia alla base dell'unione. Il venir meno di questi presupposti e le condotte vessatorie dell'imputato integrano perfettamente il dettato normativo della norma in esame, giustificando la condanna subita dall'uomo.