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La nuova normativa antincendio per gli edifici sopra i 12 metri

La nuova normativa antincendio per gli edifici sopra i 12 metri
Da maggio 2019 entra in vigore la nuova normativa antincendio per gli edifici.
La nuova normativa antincendio è entrata in vigore il 6 maggio 2019.
Il nuovo decreto dispone che i fabbricati di civile abitazione superiori a 24 metri di altezza di nuova realizzazione, o sottoposti a modifiche sostanziali delle facciate, dovranno avere specifici requisiti antincendio con riferimento alle facciate stesse. Queste dovranno essere previste in modo da limitare lo sviluppo dell’incendio ed evitare la caduta di parti strutturali o frammenti.

Le prescrizioni sulle facciate non trovano applicazione per gli edifici civili che, alla data di entrata in vigore del decreto, disponendo di un progetto antincendio approvato dal comando dei Vigili del fuoco, siano in fase di attuazione, o che abbiano conseguito gli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.

Le principali novità riguardano la gestione della sicurezza antincendio per gli edifici di abitazione civile, nuovi ed esistenti, di altezza superiore a 12 metri. Tali edifici sono classificati in funzione dell’altezza, a partire da 12 metri fino a oltre 80 metri. Per tali edifici devono prevedersi misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione del livello di rischio, che è commisurato all’altezza dell’edificio: il responsabile dell’attività, l'amministratore di condominio, è tenuto a pianificare, verificandole periodicamente, le misure da attuare in caso d’incendio, a informare gli occupanti su procedure di emergenza e misure di sicurezza, a mantenere in efficienza i sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio adottate, a effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione, a esporre informazioni e cartellonistica riportante i divieti e le precauzioni, i numeri telefonici e le istruzioni per l’esodo in emergenza, a verificare, per le aree comuni, l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.
Gli aspetti di organizzazione e gestione della sicurezza dovranno essere attuati entro il 6 maggio 2020.

Novità significative riguardano gli edifici di altezza maggiore:
  • per gli edifici di altezza compresa fra 54 e 80 metri, nei quali dovrà essere installato un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico;
  • per gli edifici oltre gli 80 metri dovrà essere nominata una figura espressamente incaricata quale coordinatore dell’emergenza e un responsabile della gestione della sicurezza, che può coincidere con il responsabile dell’attività; inoltre dovrà essere previsto un locale adibito a centro gestione emergenza, anche a uso non esclusivo e dovrà essere installato a servizio dell’edificio un impianto di tipo Evac, vale a dire un sistema di allarme vocale utile a guidare l’evacuazione in emergenza, realizzato a regola d’arte.
Questi sistemi manuali di allarme incendio e gli impianti Evac, quando previsti, dovranno essere installati entro il 6 maggio 2021.


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