Sicuramente questa misura può risultare particolarmente vantaggiosa per i lavoratori, soprattutto considerando l’odierno mercato immobiliare caratterizzato da affitti che si innalzano sempre di più e tassi d’interesse dei mutui che sono arrivati a livelli record, anche rispetto a quelli praticati nei principali Stati europei.
I destinatari della misura in commento, prevista attualmente all’art. 6 della Legge di Bilancio 2024, sono i lavoratori dipendenti.
Difatti, il bonus affitto e mutuo rientra nella più ampia categoria dei cd. “fringe benefits” (come, ad esempio, buoni pasto, polizze assicurative, auto aziendali ecc.), ossia in forme di retribuzione accessorie e secondarie (da associare alla retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore) consistenti dalla messa a disposizione di beni e/o servizi da parte del datore di lavoro.
In particolare, l’art. 6 della Legge di Bilancio 2024 (nella sua attuale formulazione) prevede il rimborso “delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa”, oltre la già applicata (nel corso del 2023) misura del rimborso delle utenze domestiche come acqua, luce e gas.
Il lavoratore potrà ottenere tale bonus, fino ad un massimo di euro 2.000,00 per i dipendenti con figli a carico ed euro 1.000,00 negli altri casi, per coprire le spese di affitto dell’abitazione principale o gli interessi del mutuo per l’acquisto della prima casa.
Quanto agli affitti, la quota rimborsabile andrà calcolata in rapporto al canone di locazione, mentre per quanto riguarda il mutuo per l’acquisto della prima casa saranno rimborsabili gli interessi sul capitale finanziato.
L’accesso al “bonus affitto e mutuo”, tuttavia, non è automatico per il lavoratore: sarà il datore di lavoro (azienda) a dover decidere se aderire o meno alla misura prevista dal Governo.
In ogni caso, anche in caso di adesione del datore di lavoro alla misura in commento, il lavoratore dovrà comunque presentare apposita domanda, rappresentando (i) di aver diritto al bonus, fornendo la relativa documentazione a supporto (es. contratto di affitto o di mutuo), nonché (ii) i dati anagrafici degli eventuali figli a carico (anche qualora si tratti di figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, adottivi o in affidamento).
Peraltro, il bonus affitto e mutuo è cumulabile nello stesso nucleo familiare: nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, ambedue possono farne richiesta ed ottenerlo in busta paga.
Importante sottolineare altresì che tale bonus – se riconosciuto ed erogato – non contribuisce alla formazione di reddito di lavoro dipendente e non sarà tenuto in considerazione, quindi, né ai fini IRPEF né per il calcolo dei contributi previdenziali.
In ogni caso si segnala che il testo della Legge di Bilancio 2024 attualmente si trova ancora in corso di approvazione parlamentare, per cui la norma potrebbe subire ulteriori modifiche.