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Niente risarcimento per chi cade dal marciapiede e conosceva la strada

Niente risarcimento per chi cade dal marciapiede e conosceva la strada
Cosa succede se inciampiamo su una buca in un marciapiede del centro del nostro paese e ci procuriamo delle lesioni? Abbiamo il diritto di chiedere il risarcimento del danno al Comune?

La Corte d’Appello di Taranto, con la sentenza n. 45 del 2016, si è trovata proprio ad esaminare un caso di questo tipo.

Nel caso esaminato dalla Corte, un soggetto aveva agito in giudizio nei confronti del Comune al fine di ottenere il risarcimento del danno che egli aveva subito a seguito di una caduta in una buca del marciapiede.

La domanda veniva rigettata in primo grado e, di conseguenza, il danneggiato impugnava la sentenza, ritenendola ingiusta.

Tuttavia, anche la Corte d’Appello non riteneva di aderire alle argomentazioni svolte dal soggetto in questione, confermando la sentenza che aveva rigettato la sua domanda risarcitoria.

A sostegno di tale conclusione, la Corte d’Appello osserva come il referto dell’ospedale in cui il danneggiato si era recato dopo la caduta “non era indicata alcuna causale del sinistro, nonostante vi sia l'obbligo di segnalazione a carico dei sanitari qualora esso possa astrattamente configurare un reato”, anzi, nel referto “la causa della caduta era indicata come "accidentale", come tale ribadita in cartella clinica”.
Peraltro, secondo la Corte, “appare strano che l'odierna appellante non abbia riferito ai sanitari che l'hanno avuta in cura di essere caduta per una "insidia stradale".

Non solo: la Corte d’Appello rileva anche come il danneggiato in questione avesse espressamente dichiarato: “abito non tanto lontano dal civico 16 di via (...). Io abito in via (...). Ho percorso molte volte quella strada perchè mi porto con le amiche in villa. Percorrendo tale via, tuttavia, non ho mai fatto caso alla presenza del tombino in questione. (...) L'illuminazione pubblica al tempo dell'incidente era scarsa; ora è più viva ed hanno anche dotato la via pubblica di un faro posizionato sull'altro marciapiede rispetto a quello da me percorso al tempo dell'incidente. (...) Al tempo dell'incidente non vi era illuminazione condominiale innanzi al civico 16 di via (...); ora l'illuminazione esiste" (...) Posso dire che il tombino è posizionato innanzi al portone e sul marciapiede di via (...), 16. (...) Il pozzetto era pieno di carta ma non coperto dal tombino. Mentre camminavo non ho fatto caso. Quando cammino non guardo a terra. Era pure una festa pertanto stavamo scherzando e ridendo”.

Inoltre, occorreva anche valutare quanto emerso dall’istruttoria testimoniale, dal momento che i testi avevano riferito come la strada in cui era avvenuto il sinistro fosse ben illuminata.

Di conseguenza, secondo la Corte d’Appello, nel caso di specie l’evento dannoso doveva ricondursi esclusivamente alla responsabilità del danneggiato, con esclusione, quindi, di alcuna responsabilità in capo al Comune per la cattiva manutenzione della strada.
La Corte d'Appello osserva, infatti, come “deve ribadirsi che, nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012)”.
Pertanto, “alla luce di queste premesse, la sentenza impugnata resiste alle censure prospettate”, dal momento che la danneggiata “appena quindicenne all'epoca dell'occorso, pertanto agile e dotata di buoni riflessi, era caduta in zona ben illuminata lungo un percorso conosciuto, data la vicinanza della sua abitazione al luogo teatro del sinistro”.
Dunque, se l’evento dannoso si verifica a causa del comportamento distratto del danneggiato, questi non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del Comune che ha la “custodia” della strada: infatti, ai sensi dell’art. 2051 codice civile, il custode non è tenuto a risarcire il danno arrecato dalla cosa che ha in custodia se l’evento dannoso si è verificato per un “caso fortuito”, tra cui anche un fatto dello stesso danneggiato.



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