Novità importanti per tutti gli automobilisti arrivano da una circolare del Ministero degli Interni che, in materia di multe stradali inflitte tramite autovelox, stabilisce l'obbligo di rigetto del ricorso da parte dei prefetti. Il provvedimento ministeriale dello scorso 23 gennaio è destinato a far discutere perché, in sostanza, si oppone alle conclusioni della Corte di Cassazione, emerse in una ordinanza dello scorso anno, la n. 10505 del 19 aprile 2024.
I giudici di piazza Cavour avevano spiegato che non sono valide le multe per superamento del limite di velocità, se l'autovelox non è omologato, ma soltanto approvato. La nullità della multa deriva dalla legge, e in particolare dall'art. 142 del Codice della strada, comma 6, secondo cui i procedimenti amministrativi di omologazione e di approvazione sono distinti e non sovrapponibili. Nel corso degli anni, invece, i Comuni avevano installato autovelox che rispettavano le caratteristiche obbligatorie, ma che non erano mai stati testati e quindi omologati. Erano meramente approvati. Proprio con l'ordinanza in oggetto, la Suprema Corte si è opposta a questa prassi, con la conseguenza che la multa autovelox non è nulla soltanto se il dispositivo è sia approvato che omologato.
In particolare, nell'ordinanza, la Cassazione rimarca che l'omologazione ministeriale: "autorizza alla riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio testato in laboratorio, mentre la semplice approvazione è riconducibile ad un procedimento di tipo semplificato che non richiede la comparazione del prototipo con le caratteristiche ritenute fondamentali o previste da particolari previsioni del regolamento". L'omologazione è - quindi - un processo tecnico-amministrativo più accurato, che assicura affidabilità e precisione dei dispositivi.
Dopo questa ordinanza, il Ministero si è confrontato con l’Avvocatura Generale dello Stato, giungendo infine alla circolare n. 995 23 gennaio scorso. Disattendendo la linea della Cassazione, il documento stabilisce "la sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell’omologazione che dell’approvazione”. In particolare, il parere dell'Avvocatura indica che i due procedimenti sarebbero accomunati da un'istruttoria tecnico-amministrativa, atta a verificare l'effettiva conformità alle esigenze di misurazione e accertamento. Mirano quindi allo stesso esito pratico.
Non solo: le due procedure sono sovrapponibili perché vagliano il prototipo dei dispositivi e non il singolo dispositivo prodotto. Inoltre, la competenza in ordine alla omologazione e approvazione è della stessa autorità amministrativa, ossia il Ministero dei Trasporti (art. 345 del DPR n. 495/1992).
Se di divergenza di procedure si tratta, questa è soltanto di tipo formale - sostiene il Ministero assistito dall'Avvocatura Generale - e non tale da inficiare la validità della multa. Seguendo questa linea, la circolare ministeriale ha così ordinato ai prefetti di tutta Italia di rigettare i ricorsi degli automobilisti e di impugnare le sentenze dei giudici, che riconoscono la nullità delle sanzioni basate su autovelox non omologati.
Per il cittadino cosa cambia? Considerato che chi farà ricorso presso il Giudice di Pace avrà al terzo grado la Cassazione, l'esito finale sarà presumibilmente favorevole all'automobilista. Ma è pur vero che, per arrivare a questa fase, sarà necessario un consistente esborso di denaro e molto tempo a disposizione. Conseguentemente, in molti preferiranno pagare la sanzione pecuniaria, senza avventurarsi nella tortuosa strada della contestazione. E, in ogni caso, prima di impugnare la multa l'automobilista farà bene ad accertarsi se l’omologazione ci sia o meno.
I giudici di piazza Cavour avevano spiegato che non sono valide le multe per superamento del limite di velocità, se l'autovelox non è omologato, ma soltanto approvato. La nullità della multa deriva dalla legge, e in particolare dall'art. 142 del Codice della strada, comma 6, secondo cui i procedimenti amministrativi di omologazione e di approvazione sono distinti e non sovrapponibili. Nel corso degli anni, invece, i Comuni avevano installato autovelox che rispettavano le caratteristiche obbligatorie, ma che non erano mai stati testati e quindi omologati. Erano meramente approvati. Proprio con l'ordinanza in oggetto, la Suprema Corte si è opposta a questa prassi, con la conseguenza che la multa autovelox non è nulla soltanto se il dispositivo è sia approvato che omologato.
In particolare, nell'ordinanza, la Cassazione rimarca che l'omologazione ministeriale: "autorizza alla riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio testato in laboratorio, mentre la semplice approvazione è riconducibile ad un procedimento di tipo semplificato che non richiede la comparazione del prototipo con le caratteristiche ritenute fondamentali o previste da particolari previsioni del regolamento". L'omologazione è - quindi - un processo tecnico-amministrativo più accurato, che assicura affidabilità e precisione dei dispositivi.
Dopo questa ordinanza, il Ministero si è confrontato con l’Avvocatura Generale dello Stato, giungendo infine alla circolare n. 995 23 gennaio scorso. Disattendendo la linea della Cassazione, il documento stabilisce "la sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell’omologazione che dell’approvazione”. In particolare, il parere dell'Avvocatura indica che i due procedimenti sarebbero accomunati da un'istruttoria tecnico-amministrativa, atta a verificare l'effettiva conformità alle esigenze di misurazione e accertamento. Mirano quindi allo stesso esito pratico.
Non solo: le due procedure sono sovrapponibili perché vagliano il prototipo dei dispositivi e non il singolo dispositivo prodotto. Inoltre, la competenza in ordine alla omologazione e approvazione è della stessa autorità amministrativa, ossia il Ministero dei Trasporti (art. 345 del DPR n. 495/1992).
Se di divergenza di procedure si tratta, questa è soltanto di tipo formale - sostiene il Ministero assistito dall'Avvocatura Generale - e non tale da inficiare la validità della multa. Seguendo questa linea, la circolare ministeriale ha così ordinato ai prefetti di tutta Italia di rigettare i ricorsi degli automobilisti e di impugnare le sentenze dei giudici, che riconoscono la nullità delle sanzioni basate su autovelox non omologati.
Per il cittadino cosa cambia? Considerato che chi farà ricorso presso il Giudice di Pace avrà al terzo grado la Cassazione, l'esito finale sarà presumibilmente favorevole all'automobilista. Ma è pur vero che, per arrivare a questa fase, sarà necessario un consistente esborso di denaro e molto tempo a disposizione. Conseguentemente, in molti preferiranno pagare la sanzione pecuniaria, senza avventurarsi nella tortuosa strada della contestazione. E, in ogni caso, prima di impugnare la multa l'automobilista farà bene ad accertarsi se l’omologazione ci sia o meno.