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Multa per eccesso di velocità: può essere annullata se il conducente si trovava in uno "stato di necessità"?

Multa per eccesso di velocità: può essere annullata se il conducente si trovava in uno "stato di necessità"?
Secondo la Cassazione, lo "stato di necessità" giustifica l'annullamento del verbale di accertamento della Polizia Stradale solo se il conducente ha violato le norme amministrative per la necessità di salvare sè o altri dal pericolo di un "grave danno alla persona".
Il conducente cui viene contestato il superamento dei limiti di velocità (art. 142 Codice della Strada), può ottenere l’annullamento del verbale di contestazione, deducendo di essersi trovato in una situazione di assoluta necessità?

In particolare, se scatta l’allarme di casa, questo è sufficiente a giustificare il superamento dei suddetti limiti?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24768 del 22 novembre 2006, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Giudice di Pace di Roma aveva annullato il verbale di contestazione emesso dalla Polizia Stradale nei confronti di un soggetto, per eccesso di velocità.

Secondo il Giudice di Pace, infatti, il superamento del limite di velocità non poteva essere addebitato al soggetto in questione, in quanto doveva ritenersi sussistente uno “stato di necessità” del conducente, che si stava recando presso la propria abitazione, essendo scattato l’allarme che segnalava un possibile furto.

Ritenendo la decisione ingiusta, il Ministero dell’Interno aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, al fine di ottenere l’annullamento della sentenza che aveva annullato il verbale di accertamento.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al Ministero, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Secondo la Cassazione, infatti, il Giudice di Pace aveva errato nell’individuare, nel caso di specie, “uno stato di necessità”.

Osservava la Cassazione, in proposito, che, ai fini dell’accertamento della sussistenza di una delle cause di esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative (art. 4 della legge n. 689 del 1981), è necessario far riferimento a quanto previsto dall’art. 54 cod. pen., il quale esclude la punibilità del soggetto che abbia agito per la necessità di salvare sé od altri dal pericolo di un “grave danno alla persona”.

Precisava la Corte, inoltre, che deve ritenersi idonea ad escludere la responsabilità anche “il semplice convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione”, che deve essere, però, compiutamente dimostrato.

Nel caso di specie, tuttavia, secondo la Cassazione era evidente che non sussisteva “alcuna necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno grave alla persona con l’unico mezzo della commissione dell’illecito”, dal momento che il conducente aveva invocato, a sua discolpa, la semplice necessità di tutelare i propri interessi economici che, però, non sono tutelati dalla norma sullo stato di necessità.

Evidenziava la Corte, infatti, che il conducente avrebbe potuto e dovuto contattare le forze dell’ordine, al fine di ottenere un pronto intervento presso la propria abitazione, dove supponeva essere stato perpetrato un furto.

Ciò considerato, la Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno, annullando la sentenza del Giudice di Pace e rigettando l’originaria opposizione al verbale di accertamento presentata dal conducente.


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