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Licenziamento per riduzione di personale: quando può dirsi legittimo?

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Licenziamento per riduzione di personale: quando può dirsi legittimo?
E’ legittimo il licenziamento per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa una volta che sia stata verificata l'effettività del ridimensionamento e del nesso causale tra la ragione addotta e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19655 del 7 agosto 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di licenziamento del lavoratore per “riduzione di personale”.

In particolare, quand’è che può ritenersi legittimo il licenziamento che sia stato intimato per l’avvenuta soppressione del reparto produttivo cui il lavoratore era addetto?

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d'appello di Campobasso aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento per riduzione di personale che era stato intimato ad un lavoratore da una società, condannando quest’ultima alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento.

Ritenendo la decisione ingiusta, la società datrice di lavoro aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Osservava la società, infatti, che la Corte d’appello non aveva correttamente applicato l’art. 3 della legge n. 604 del 1966, non tenendo in adeguata considerazione il fatto che il reparto cui era addetto il lavoratore era stato soppresso.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla società datrice di lavoro, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Evidenziava la Cassazione, infatti, che, non risultava dimostrata la soppressione del settore per il quale il lavoratore era stato assunto, “a tal fine dovendo aversi riguardo a tutte le forme (e relativi contenuti) di utilizzazione di personale tecnico, anche in forma di collaborazione o consulenza o, a maggior ragione, con contratti a termine, a cui la società risulta aver fatto ricorso”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva del tutto correttamente applicato il principio secondo cui “è ritenuto legittimo il licenziamento per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa (…) una volta che sia stata verificata l'effettività del ridimensionamento e del nesso causale tra la ragione addotta e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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