La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 18961 del 20 aprile 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado, con la quale un soggetto era stato ritenuto responsabile del reato previsto dagli artt. 477 - 482 cod. pen. (falso materiale), per aver contraffatto il permesso per disabili rilasciato dal Comune, facendone una fotocopia.
Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo l’imputato, infatti, non sussistevano elementi idonei ad affermare la propria responsabilità penale, in quanto la fotocopia del permesso non era stata utilizzata in maniera illecita e il documento non era nemmeno stato alterato o falsificato, dal momento che l’imputato era effettivamente titolare del permesso in questione.
L’imputato evidenziava infatti di essere solito noleggiare auto in occasione di viaggi di lavoro e di aver fotocopiato il permesso per evitare il pericolo di perdere il permesso originale.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Osservava la Cassazione, infatti, che la sentenza di condanna si basava solo sul fatto che era stata fatta una fotocopia dell’autorizzazione al parcheggio, di cui l’imputato era, tuttavia, effettivamente titolare.
Ebbene, secondo la Cassazione, pur essendo vero che fare una fotocopia a colori, praticamente identica all’originare, può integrare una “falsificazione rilevante”, era altrettanto vero che anche l’utilizzo concreto della fotocopia rileva ai fini dell’integrazione del reato contestato.
Nel caso di specie, dunque, poiché il soggetto in questione aveva fatto la fotocopia per metterla in una macchina che era stata presa a noleggio, l’imputato non poteva considerarsi penalmente responsabile, essendo stato dimostrato che il medesimo, durante i frequenti viaggi di lavoro, non utilizzava la propria autovettura ed apparendo plausibile, dunque, la fotocopia fosse stata fatta per evitare di smarrire accidentalmente il permesso originale negli spostamenti da un’auto ad un’altra.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, non poteva ritenersi che l’imputato avesse abusivamente riprodotto il permesso, avendo fatto la fotocopia dello stesso solo per poterlo utilizzare nei limiti del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dall’imputato, annullando la sentenza impugnata perché “il fatto non sussiste”.