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Legge 104, tutte le agevolazioni per comprare elettrodomestici a prezzi scontati: ecco quali si possono acquistare

Legge 104, tutte le agevolazioni per comprare elettrodomestici a prezzi scontati: ecco quali si possono acquistare
Ci sono agevolazioni relativi agli elettrodomestici per i beneficiari della Legge 104? Scopriamo cosa dice l'Agenzia delle Entrate
Se sei un beneficiario della legge 5 febbraio 1992, n. 1992, dovresti sapere che puoi usufruire di diversi benefici, come ad esempio:
  • permessi lavorativi;
  • detrazioni fiscali per l’acquisto di veicoli;
  • esenzione dal pagamento del bollo ed esonero dell’imposta di trascrizione per il passaggio di proprietà;
  • detrazioni fiscali per le spese sanitarie;
  • detrazioni fiscali per le spese relative alla rimozione di barriere architettoniche;
  • detrazione IRPEF del 19% sull’acquisto di dispositivi tecnici ed informatici e un’IVA agevolata al 4%.
Le norme tributarie, quindi, prevedono diverse agevolazioni fiscali a favore dei soggetti disabili e dei loro familiari. Oggi, in particolare, ci soffermeremo però sulle agevolazioni relative agli elettrodomestici. Ne hai sentito parlare ma non ci hai capito molto? Non temere, perché dopo questo articolo avrai le idee più chiare.

Prima di tutto, se ti stai chiedendo quali elettrodomestici puoi acquistare, devi sapere che non esiste una lista o qualcosa di simile.
Quello che la legge prevede, difatti, è la possibilità, per alcuni elettrodomestici, di usufruire di una riduzione delle spese. Si tratta, in particolare, di quegli elettrodomestici riconducibili nell'alveo dei sussidi tecnici e informatici, per i quali è prevista un'IVA agevolata al 4% (piuttosto che al 22%) e la detrazione IRPEF del 19%.

In merito a tale questione, relativa alle agevolazioni fiscali per i disabili, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata con interpello n. 422 del 24 ottobre 2019.
In particolare, in merito all'IVA agevolata al 4%, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l'art. 1, comma 3-bis), del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202 prevede che "Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento", mentre, ex art. 2, comma 9, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, l'aliquota IVA agevolata "si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
L'ADE ha evidenziato come, con tale disposizione, il legislatore abbia inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche ai prodotti di comune reperibilità, atti a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità.

Come sottolineato dall'ente, inoltre, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze del 14 marzo 1998, l'aliquota del 4% si applica alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap. Si considerano tali, ex art. 2, comma 1 del predetto decreto, "le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".

Ma quale documentazione deve produrre il soggetto portatore di handicap per usufruire dell'aliquota agevolata?
In primo luogo, deve produrre certificato, rilasciato dall'ASL competente, che attesti l'invalidità funzionale permanente.
Deve poi produrre la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL competente, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la certificata invalidità e il sussidio in questione.

Fatte tali considerazioni, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, quindi, si potrà usufruire dell'aliquota IVA agevolata al 4% in ordine a tutti quei beni per i quali il medico specialista attesti, sulla base di una valutazione tecnica, la sussistenza di un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare alle sue esigenze di vita.

In merito alla detrazione Irpef del 19%, l'ADE ha evidenziato che l'art. 15, lettera c) disciplina la detrazione spettante per le spese sanitarie, distinguendo tra quelle per le quali la detrazione può essere calcolata sull'intero importo e quelle per le quali la detrazione stessa può essere calcolata solo sull'importo eccedente euro 129,11. In particolare, ha evidenziato che la detrazione, nella misura del 19%, spetta sull'intero importo delle spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti portatori di handicap.
L'ADE evidenzia che, ad esempio, rientrano in questa categoria di spesa:
  • i dispositivi medici aventi le finalità di facilitare l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento dei disabili;
  • l'acquisto o l'affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;
  • l'acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • l'acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave;
  • l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;
  • l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche.
L'Agenzia delle Entrate specifica che, per le spese riguardanti i sussidi tecnici ed informatici e l'acquisto di cucine, per usufruire della detrazione è necessario il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap, che dovrà risultare o dalla certificazione rilasciata dal medico curante oppure dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza, richiesta dal predetto DM del 14 marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata.

Infatti, ai fini IRPEF, per ottenere le agevolazioni occorre, oltre alla certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, anche la certificazione del medico curante attestante che quel sussidio serve per facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile.
La funzione di tali certificati è attestare, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare.

Per usufruire della detrazione IRPEF del 19%, non è però necessaria la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL competente, che invece occorre, ai sensi del D.M. 14 marzo 1998, per usufruire dell'aliquota IVA agevolata al 4%, unitamente al certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'ASL.


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